Dimissioni di fatto: secondo i Tribunale di Milano e di Bergamo prevale la durata stabilita dal CCNL

In merito alla nuova normativa delle dimissioni di fatto, elenchiamo di seguito due recenti sentenze, la prima emessa dal Tribunale di Milano e la seconda dal Tribunale di Bergamo, le quali definiscono con esattezza la relazione che intercorre tra la legge e il CCNL applicato dal datore di lavoro.

La durata dei 15 giorni, qualora si verifichino le “dimissioni per fatti concludenti”, vige esclusivamente nel caso in cui il CCNL applicato dall’impresa non abbia disciplinato la casistica dell’assenza ingiustificata e, dunque, bisogna considerare in tutti gli altri casi il termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le assenze che implicano il licenziamento disciplinare.

Così ha deciso il Tribunale di Milano, con la Sentenza n° 4953 del 29 ottobre 2025.

É dello stesso avviso il Tribunale di Bergamo che, con la Sentenza n° 837 del 9 ottobre 2025, boccia le istanze dell’impresa la quale aveva richiesto di sancire le “dimissioni di fatto” dopo 12 giorni in maniera tale da confermare la precedente risoluzione del rapporto di lavoro attivata ai danni del lavoratore dipendente.

Pertanto, il Tribunale di Bergamo accoglie il ricorso del lavoratore dipendente dichiarando inefficace la risoluzione del contratto di lavoro condannando, inoltre, l’impresa a pagare gli stipendi e le differenze retributive dal momento di inizio della messa in mora.

La motivazione è la seguente:

poiché nel “CCNL Gomma e Plastica” applicato dall’impresa in questione non è stata stabilita nessuna clausola che disciplinasse la fattispecie delle “dimissioni per assenza”, non si riesce a dedurre un termine valido dalle altre clausole contrattuali e, quindi, non è possibile prendere a prestito il limite di assenze per il licenziamento disciplinare perché si tratta di un istituto distinto e diverso da quello concernente la volontà risolutiva espressa, per fatti concludenti, dal prestatore di lavoro.

Infine, il Tribunale di Bergamo chiarisce che i 15 giorni vanno considerati come giornate lavorative e non come semplici giorni da calendario in quanto l’assenza ingiustificata può verificarsi esclusivamente nelle giornate di lavoro.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *