Come sappiamo, in data 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni che apporta differenti modifiche alla materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e, in particolare, sulle modalità di formazione dei lavoratori e del datore di lavoro.

Chiaramente, la recente normativa in questione ha previsto diverse modifiche e altre novità oltre ad aver stabilito un periodo transitorio di 12 mesi entro cui sarà possibile adeguare tutti i corsi di formazione interessati, oltre a permettere di organizzare quelli che prima di oggi mai sono stati stabiliti da precedenti leggi, i quali sono i seguenti:

  • il nuovo corso per formare i lavoratori preposti dovrà durare 12 ore e non più 8 ed, inoltre, non sarà più possibile parteciparvi in modalità a distanza e, dunque, è consentito unicamente il corso in presenza.

Ancora, tale corso di formazione dovrà essere aggiornato ogni due anni per almeno 6 ore;

  • il nuovo corso di formazione dei dirigenti durerà 12 ore, a differenza delle 16 ore stabilite dalle precedenti normative, ad eccezione di quelli che sono assunti da imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili e, quindi, presenti nelle attività d’impresa ad alto rischio;
  • il tanto annunciato e atteso nuovo corso di formazione per i datori di lavoro di 16 ore (da completare entro il 24 maggio 2026) che si aggiunge allo specifico corso di 6 ore, il quale sarà riconosciuto anche dimostrare il “possesso di adeguata formazione” ai sensi dell’articolo 97 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, destinato a tutti quei datori di lavoro che operano nei diversi cantieri;
  • il nuovo corso di formazione per tutti coloro – sia se trattasi di datore di lavoro e sia se trattasi di lavoratori dipendenti oltre ai lavoratori autonomi – che operano negli ambienti confinati oppure negli ambienti sospetti di inquinamento durerà 4 ore e dovrà essere aggiornato ogni cinque anni;
  • le diverse modifiche riguardano il riconoscimento dei crediti di formazione come, ad esempio, il corso di formazione per il Datore di Lavoro che non coprirà più la formazione per il R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), il corso di formazione per gli A.S.P.P. (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) coprirà totalmente il corso per il Datore di Lavoro-R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed, infine, il corso di aggiornamento per i Dirigenti e per gli altri Lavoratori non esonera più dallo svolgimento del corso di aggiornamento per il preposto;
  • le altre novità sono afferenti alla verifica obbligatoria dell’apprendimento sia a fine corso che in fase operativa, all’esperienza documentata per i formatori la quale dovrà essere pari ad almeno tre anni di esperienza, alla possibilità per il datore di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere le attività del S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione) di poter svolgere anche l’attività di docenza esclusivamente per le risorse umane (lavoratori, preposti e dirigenti) da lui assunte, alla formazione specifica sulle molestie e sulle violenze commesse sul posto di lavoro, ai corsi inerenti la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri ed, infine, alla previsione di specifici elementi all’interno di tutti i verbali di verifica finale a cura del soggetto formatore.