Tag Archivio per: Consulenti del Lavoro

Il Governo del Presidente Meloni, precisamente con il Consiglio dei Ministri n. 25 tenutosi il 16 marzo scorso a Palazzo Chigi, ha approvato la Delega sulla Riforma Fiscale.

Si tratta di una riforma senza precedenti nella nostra Nazione e nel nostro Paese ed, infatti, impatterà positivamente su famiglie e imprese in quanto si stanno gettando le basi per costruire un rapporto di fiducia con il Fisco Italiano e perché si incentiveranno gli investimenti da parte dei soggetti appartenenti al mondo produttivo e, dunque, crescerà l’occupazione.

<<Finalmente, prima di ogni aspetto, si procederà sulla revisione dello Statuto del Contribuente>> e già da questo singolo aspetto, che ai più può sembrare banale oppure marginale, il nostro sindacato datoriale può confermare che il Governo Italiano sta andando nella direzione giusta perché la Riforma Fiscale, così come improntata, provocherà uno shock notevolmente positivo il quale risulta necessario per far crescere il PIL e, quindi, il benessere economico di ogni famiglia e di ogni impresa e professionista.

Importante sarà, dunque, l’obbligo per l’Ente Pubblico impositore di fornire una motivazione adeguata e, contestualmente, le prove su cui si fonda la pretesa. Un’ulteriore novità sarà la possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di accesso agli atti per permettere la migliore difesa nel contradditorio.

C’è poi da sottolineare che la Riforma Fiscale sarà attuata mediante uno o più Decreti Legislativi e che prevederà anche la raccolta di tutte le norme sui tributi le quale saranno suddivise in testi unici per ogni tipologia di imposta e tassa.

Nel dettaglio ecco i punti salienti della Riforma Fiscale:

  • in merito all’IRPEF prevederà un’unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto privilegiando, in particolar modo, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione e prevederà il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • in merito all’IRES gli utili d’impresa non distribuiti o comunque non destinati ad attività estranee verranno detassati se saranno garantiti gli investimenti;
  • in merito all’IVA la normativa italiana sarà quanto più aderente a quella comunitaria;
  • in merito all’IRAP si procederà alla sua estinzione e alla contestuale istituzione di una “sovraimposta IRES” che farà da compensazione.

Finalmente non saranno più configurabili come reati penali gli illeciti relativi alla indebita percezione di erogazioni pubbliche, ivi compresi quelli attinenti agli incentivi sulle assunzioni.

Ricordiamo che il Codice Penale prevede una sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni qualora l’importo dell’agevolazione illecitamente goduta sia pari o superiore all’importo di euro 3.999,96 (al di sotto scatta unicamente la sanzione amministrativa a partire da euro 5.164,00 che verrà sottoposta al vaglio del Prefetto)

Dunque, vi è un sospiro di sollievo per tutte le imprese – grazie all’intervento della Sentenza del Tribunale di Treviso n° 49 del 26 gennaio 2023 – che spesso si vedono contestare a posteriori dall’INPS le applicazioni delle diverse agevolazioni inerenti le assunzioni dei lavoratori dipendenti.

Tale sentenza precisa che non vi è reato e né un illecito amministrativo ex art. 316-ter del Codice Penale (che configura addirittura la truffa nei confronti della Pubblica Amministrazione interessata) neanche qualora la contribuzione venisse in seguito recuperata in quanto si sia attestato che il datore di lavoro abbia goduto illegittimamente di un’agevolazione sulle assunzioni.

Pertanto, la contestazione formalizzata a seguito di un controllo ispettivo sul corretto utilizzo degli incentivi sulle assunzioni non necessariamente presuppone – come anche sancito dalla Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia del 5 febbraio 2020 – che vi sia un comportamento fraudolento, poiché, come ribadito dal Giudice del Tribunale di Treviso la condotta incriminabile dev’essere necessariamente di carattere doloso.

FederPartiteIva ci tiene a precisare, innanzitutto, che condivide a pieno la variazione della denominazione del vecchio Ministero dell’Industria da “Ministero dello Sviluppo Economico” in “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” voluta dal Governo del Presidente Meloni.

E’ un indizio questo che fa ben sperare tutti noi del mondo produttivo in quanto, come tutti gli Italiani sanno, bisogna prestare cura e attenzione alle imprese e ai professionisti affinché si assista alla crescita di nuovi posti di lavoro e, dunque, all’aumento del benessere economico e morale tra tutti i cittadini della nostra Nazione e del nostro Paese.

Tra le diverse novità contenute nella Legge di Bilancio del 2023 il nostro sindacato datoriale ne menziona una in particolare e vale a dire l’innalzamento dai 65 mila euro agli 85 mila euro della FLAT TAX destinata ai professionisti.

Tale provvedimento di natura fiscale è un ottimo segnale dato dal Governo del Presidente Meloni.

Ma ricorda di intervenire significativamente, non appena si riusciranno a reperire le adeguate risorse, sul cuneo fiscale e contributivo per permettere alle imprese e ai professionisti di poter assumere nuove persone che in questo frangente soffrono perché disoccupate o perché impiegati come precari.

Soltanto con l’abbattimento del cuneo si potranno rilanciare i consumi da parte delle famiglie e gli investimenti da parte delle imprese.

Tra le altre principali vicende su cui intervenire FederPartiteIva ricorda le seguenti:

  • allungamento dell’apprendistato fino ai 40 anni di età;
  • una più incisiva de-tassazione sui premi aziendali e sugli investimenti degli utili;
  • ulteriore intervento sulle pensioni per agevolare l’uscita dei lavoratori oramai anziani oppure di quelli che svolgono da tempo lavori usuranti in maniera tale da rendere ancora più veloce l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
  • abrogazione del decreto trasparenza sulle assunzioni il quale sta ancora creando molta confusione tra gli addetti ai lavori;
  • de-fiscalizzazione totale dei costi sostenuti per adeguarsi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
  • miglioramento della formazione professionalizzante (sistema duale) e promozione degli istituti Tecnici Superiori e degli Enti di Ricerca;
  • abolizione dell’onere della “prova fiscale” e riforma del contenzioso tributario;
  • costituzionalizzazione dello “statuto del contribuente”;
  • revisione del nuovo “Codice della Crisi d’impresa”.

Andando nello specifico delle novità introdotte dalla recente Legge di Bilancio del 2023 il nostro sindacato datoriale segnala le altre disposizioni normative, degne di nota, attinenti al mondo delle imprese e dei professionisti le quali sono le seguenti:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale ed, in particolare, per le spese in questione sostenute dalle imprese agricole e da quelle della pesca;
  • flat tax incrementale con cui viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, pari al 15%, da applicare sul reddito incrementale d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 rispetto al maggiore del triennio precedente;
  • innalzamento dei limiti per l’utilizzo, da parte delle imprese, del regime di contabilità semplificata;
  • agevolazione dell’estromissione dell’immobile strumentale dalla sfera dell’impresa a quella personale;
  • incremento al 6% dell’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati dalle imprese che commercializzano beni al dettaglio;
  • aumento della soglia per i pagamenti in contanti che saranno permessi entro il limite di 4.999,99;
  • aumento da 5 mila euro ad 8 mila euro il limite di spesa detraibile del bonus mobili nella misura del 50%;
  • proroga del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0.

La cessione d’azienda dev’essere sempre concertata con i sindacati dei lavoratori dipendenti, anche per quanto concerne il ruolo dell’impresa concessionaria che ha l’obbligo, pertanto, di illustrati i propri obiettivi operativi e strategici almeno un mese prima che i progetti siano approvati in maniera definitiva.

C’è da precisare che tale condotta del concessionario si configura come “antisindacale” in quanto non garantisce, assieme all’impresa cedente, il confronto con i sindacati dei dipendenti almeno venticinque giorni prima dell’operazione della cessione d’azienda come previsto dalla procedura informativa prevista dall’art. 47 della Legge 428 del 1990.

E’ quanto stabilito dalla Sentenza n° 28838/2022 della Sezione Lavoro della Cassazione che condanna così l’impresa cessionaria, ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la quale dunque non può ritenersi “terza” rispetto al rapporto tra l’impresa cedente e i lavoratori.

La vicenda processuale – oggetto della Sentenza della Cassazione prima menzionata – ha visto una banca rilevare un altro istituto bancario il quale versava nello stato della liquidazione coatta amministrativa anche se la cessione d’azienda viene tenuta nascosta, in un primo momento, ai sindacati che si trovano nella situazione iniziale di firmare un verbale di accordo in cui vengono previsti pesanti tagli, come previsto dal CCNL adottato dall’impresa cedente, nei casi di ristrutturazione con esubero di personale.

In tale frangente ai sindacati dei lavoratori dipendenti viene nascosto che vi era già un potenziale acquirente della banca in crisi ed, infatti, i due istituti di credito non hanno attivato la procedura informativa prevista dall’art. 47 della Legge 428 del 1990 attuando, in tale maniera, una “condotta antisindacale”.

Pertanto, è sempre necessario avviare anche in tale casistica la “concertazione sindacale” permettendo, dunque, ai sindacati dei lavoratori di potersi confrontare per tempo anche con l’impresa cessionaria.

Infine, in merito all’azione da avviare per reclamare il diritto alla “concertazione sindacale” non attuata si precisa che la rivendicazione del singolo dipendente non potrà comunque incidere sulla sorte di quella proposta dai sindacati e viceversa e vale a dire che è esclusa l’efficacia riflessa del giudicato.

Finalmente una nota positiva e, vale a dire, assistiamo ad una Professionista competente che guiderà il Ministero del Lavoro! Facciamo gli auguri di buon lavoro alla Dr.ssa Calderone, stimatissima Consulente del Lavoro che fino ad oggi ha guidato l’Ordine Nazionale della propria categoria professionale.

Sono anni che il mondo delle attività produttive, in cui opera il nostro sindacato datoriale, chiede a tutta la politica di affidare il Ministero del Lavoro ad un “addetto ai lavori” e, dunque, nominare come Ministro del Lavoro un professionista competente oppure un imprenditore lungimirante oppure ancora un sindacalista d’impresa perché è necessario, oggi come in futuro, incentivare continuamente la figura dell’imprenditore e quella del professionista i quali sono gli attori principali che creano occupazione.

Dunque, bisogna tutelare il mondo produttivo oltre a dover sostenere i dipendenti con le rispettive famiglie.

Noi di FederPartiteIva non ci occupiamo della politica ma, chiaramente, è insito nelle nostre finalità sociali prestare attenzione a chi guida politicamente il nostro Paese e la nostra Nazione.

Pertanto, chiediamo alla politica tutta – e quindi anche a tutti i partiti di minoranza – di fare fronte comune per meglio arginare questa gigante crisi economica e sociale che stiamo attraversando.

Il nostro appello al nuovo Governo Italiano è il seguente: rapidità ed efficienza!

Ed, inoltre chiediamo che il nostro nuovo Governo durante tutta la propria azione politica dica sempre e comunque la verità a tutti noi del popolo italiano.

L’A.N.P.A.L. ha da pochi giorni approvato il nuovo quadro operativo per il Programma “G.O.L.”, e vale a dire la misura di politica attiva del lavoro finanziata dal P.N.R.R. e denominata “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, il quale è tutto incentrato su una più efficiente “profilazione quantitativa” e “profilazione qualitativa” grazie sia ai dati amministrativi alimentati dalla persona-utente (non solo giovani NEET ma anche e soprattutto disoccupati, lavoratori in transizione e beneficiari del reddito di cittadinanza) e sia da quelli comunicati dal datore di lavoro al momento dell’attivazione oppure della cessazione di un posto di lavoro. Così facendo la nuova valutazione (assessment) produrrà un intervento di politica attiva del lavoro sempre più cucito “sartorialmente” su ogni singolo beneficiario che sarà poi compreso in uno dei seguenti percorsi: 1) percorso di reinserimento lavorativo; 2) percorso di aggiornamento (upskilling); 3) percorso di riqualificazione (reskilling); 4) percorso lavoro e inclusione.

 

In merito alla produttività delle piccole e media imprese il Governo Italiano ha adottato diverse disposizioni urgenti, assieme a quelle attinenti alle politiche energetiche nazionali, per il tramite del Decreto Legge n° 50 del 17 maggio 2022 e nello specifico l’articolo 16 per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese, gli articoli 19 e 20 per supportare le imprese del comparto pesca e agricoltura, gli articoli 21 e 22 per la maggiorazione del credito d’imposta per gli “investimenti in beni immateriali 4.0” e del credito d’imposta “formazione 4.0” ed, infine, l’articolo 29 per favorire le imprese esportatrici.

 

Per quanto concerne l’accesso alla “staffetta generazionale” per favorire il pre-pensionamento a non più di tre anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata di dipendenti all’interno delle imprese private è stato previsto, un contributo straordinario “aggiuntivo”, corrispondente al fabbisogno di copertura delle voci di costo, tutto a carico del datore di lavoro da versare ai Fondi di Solidarietà Bilaterale (compresi quei Fondi che dal 1° gennaio 2022 occupano almeno un dipendente ad eccezione di quelli “alternativi” che operano nei comparti dell’artigianato e della somministrazione di lavoro) per effetto del nuovo testo contenuto nell’articolo 12-ter del Decreto Legge n° 21/2022 il quale ha modificato sia l’articolo 26 e sia l’articolo 33 del D.Lgs. n° 148/2015. Precisamente il nuovo articolo 26, comma 9° lettera c-bis, prevede che tali Fondi possano assicurare, in via opzionale tra le diverse prestazioni riconosciute dai Fondi in questione come ad esempio il finanziamento di un programma formativo di riconversione o riqualificazione professionale, il versamento mensile dei contributi previdenziali, e quindi l’accesso alla “staffetta generazionale”, consentendo però la contestuale assunzione a tempo indeterminato di uno o più lavoratori non superiore ai 35 anni di età compiuti.

Secondo il Decreto Ministeriale 22/2022, che ha modificato il Decreto 94033/2016 attinente alla CIGS per i datori con più di 15 dipendenti, anche le micro e piccole imprese iscritte al FIS possono beneficiare – tramite apposita procedura semplificata diversamente da come accade per le medie e le grandi imprese – della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.).

La seconda novità positiva è che l’assegno d’integrazione salariale del FIS da richiedere nell’ambito della C.I.G.S. è esteso alle causali di riorganizzazione, crisi e solidarietà.

Per accedere alla Cassa Integrazione Straordinaria con la causale della “riorganizzazione” le micro e piccole imprese iscritte al FIS dovranno presentare un apposito “programma volto a fronteggiare le inefficienze gestionali” che vada nella direzione di un “consistente recupero della forza occupazionale” e che allo stesso tempo sia accompagnato da un “piano di gestione non traumatica” delle eccedenze di personale.

Per accedere alla CIGS con la causale della “crisi” i datori iscritti al FIS dovranno farne richiesta anche se gli effetti negativi sulla produttività aziendale siano presenti dopo la presentazione della domanda.

Ancora, per accedere alla CIGS con la causale della “solidarietà” bisognerà stipulare un accordo sindacale di natura aziendale e territoriale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, si ricorda che le causali ordinarie e straordinarie del FIS possono essere utilizzate per un massimo di 26 settimane se trattasi di imprese con oltre 5 dipendenti e per un massimo di 13 settimane se trattasi di imprese fino a 5 dipendenti

La terza buona notizia – come prevista dalla Circolare 6/2022 del Ministero del Lavoro – riguarda anche la possibilità di poter usufruire di “ulteriori 12 mesi di cassa integrazione” per tutte le attività produttive che nel 2022 esauriscono il periodo dell’ammortizzatore sociale richiesto per “cessazione di attività” iniziato nel 2021 ma, tuttavia, la presente richiesta dovrà essere l’unica nel “quinquennio mobile” non ancora esaurito. In tal caso i datori di lavoro dovranno impegnarsi, dopo aver attivato la consultazione sindacale, a gestire il personale a rischio esubero con misure di “politiche attive del lavoro” definendo con la Regione di competenza (e anche con i Fondi Interprofessionali) le “azioni di formazione e riqualificazione” con cui perseguire la rioccupazione e l’autoimpiego dei dipendenti in questione che, pertanto, parteciperanno in virtù di un “accordo sindacale di transizione” ad un percorso di “ricollocazione collettiva” approvato da ANPAL.

Una ulteriore ed ultima novità è stata introdotta esclusivamente per le imprese con più di 15 dipendenti, come sancito nella Circolare 1/2022 del Ministero del Lavoro, che potranno ricorrere alla CIGS applicando la “nuova” causale della “riorganizzazione per processi di transizione anche di natura tecnologica e/o digitale” qualora si intende perseguire una “riconversione produttiva o funzionale” (rientrano anche le fusioni con altre imprese e le acquisizioni, per il tramite di un “accordo sindacale di transizione” approvato anche dal MISE e dalla Regione, che siano utili per superare le criticità gestionali di lungo respiro) che sia sempre supportata da una comprovata copertura finanziaria il sui ammontare può essere anche inferiore al valore medio annuo degli investimenti effettuati nel biennio precedente.

Come sappiamo dal 1° gennaio di quest’anno, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (Legge n° 234 del 2021), anche i datori di lavoro con un solo dipendente potranno richiedere l’ammortizzatore sociale (se non rientrano nel campo di applicazione della “Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria” in sigla C.I.G.O.), con riferimento a tutte le diverse causali, qualora dimostrino di attraversare una particolare e grave situazione di difficoltà economica-finanziaria al di là della causale dovuta all’emergenza sanitaria.

Con la circolare n° 3 del 16 febbraio 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che sarà possibile accedere in maniera semplificata agli ammortizzatori sociali e vale a dire presentando un’apposita istanza senza aver espletato, in maniera preventiva (e anche in via telematica), l’informazione e la consultazione con i sindacati come sancito dall’art. 14 del D.Lgs. n° 148/2015 ma semplicemente depositando una “relazione tecnica semplificata” che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative, anche di natura temporanea, circa la situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà le quali giustificano la richiesta del pagamento diretto.

Ciò sta a significare che l’informativa sindacale dovrà comunque essere conclusa e comunicata successivamente all’INPS che, pertanto, potrà richiedere in fase di istruttoria l’attestazione dell’avvenuto espletamento della comunicazione preventiva al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori dipendenti.

Tale deroga sarà in vigore, unicamente per le domande pervenute dal 1° gennaio 2022, fino al 31 marzo di quest’anno il quale rappresenta la fine dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

Concludendo, ci teniamo a precisare che è obbligatorio, anche ai fini del rilascio del DURC, dal 1° gennaio 2022 il versamento della contribuzione mensile al FIS per tutte le imprese, anche quelle con un solo dipendente, ad eccezione per i settori dell’artigianato, delle professioni e del trasporto aereo in quanto in tali casistiche è necessario far confluire i versamenti mensili agli appositi “Fondi di Solidarietà Bilaterali” che non vanno confusi con gli “Enti Bilaterali”.

Il datore di lavoro, con gli eventuali dirigenti, dovrà individuare – ai sensi del “nuovo” punto b-bis) del comma 1° dell’articolo 18 del T.U.S.L. ossia il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro – uno o più preposti, a seconda della gravità dei rischi presenti e dell’assetto organizzativo dell’impresa, i quali saranno autorizzati a svolgere le attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del T.U.S.L. aggiornato, anche quest’ultimo articolo per effetto della Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 entrata in vigore con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021, mediante l’introduzione della lettera a) del comma 1° che così recita:

“sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Così facendo, la figura del “preposto” avrà un “ruolo esecutivo di auto-controllo e di prevenzione dei rischi” e, pertanto, tale figura diventerà la più importante all’interno del sistema aziendale di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

In virtù di tutto questo è stata apportata una modifica anche sulla formazione da somministrare alla “nuova” figura del preposto (precisamente al nuovo comma 7-ter dell’articolo 37 del testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) che sarà obbligato a seguire le dovute ore di lezione esclusivamente in aula e con una cadenza almeno biennale (e quindi non più ogni cinque anni) e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Quest’ultima modifica, a differenza delle prime menzionate, non è entrata in vigore dal 20 dicembre 2021 bensì entrerà in vigore entro il 30 giugno 2022 che è il termine ultimo in cui saranno rivisti gli Accordi tra Stato centrale e Regioni attinenti il D.Lgs. n° 81 del 2008.

Sempre con l’approvazione dei prossimi Accordi Stato-Regioni, che dovranno essere approvati entro la data del 30 giugno 2022, sarà modificata la modalità di “verifica finale” di apprendimento per i lavoratori-discenti di qualunque tipologia di corso di formazione ed, infine, sarà introdotta una specifica “esercitazione applicata” per tutte le differente tipologie di “addestramento per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi”.

Prima di entrare nell’argomento è opportuno sintetizzare la situazione normativa prima dell’introduzione del Decreto Dignità nella quale, nei 14 anni precedenti al D.Lgs. n. 368/2001, si sono attuate ben 34 modifiche normative, l’ultima delle quali disponeva l’eliminazione delle causali obbligatorie in quanto erano fonte di contenzioso tra la parte prestatoriale e la parte datoriale (Legge n. 78/2014 che è stata frutto della conversione del D.Lgs. n. 34/2014). Quest’ultima modifica, come ben sappiamo, è stata abrogata nel 2018 dal Decreto Dignità il quale, in questa fase emergenziale, non rappresenta più di sé un istituto legislativo a tutela dei lavoratori dipendenti.

Proprio per fronteggiare l’emergenza sanitaria il Legislatore ha previsto, ai sensi dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, la possibilità fino al 31 dicembre 2021 di omettere di inserire le causali per i rinnovi e per le proroghe dei contratti a tempo determinato.

Insomma, il Legislatore ha compreso che, in generale, le causali rappresentano un ostacolo per la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato ed, infatti, ha abrogato per i 6 mesi restanti l’obbligo di prevedere una delle causali introdotte con il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito con la Legge n. 96/2018 con cui possiamo essere anche parzialmente d’accordo) in quanto sono troppo generiche e anche poco aderenti alle esigenze delle imprese. La causale più incomprensibile è quella contenuta dalla lettera b) del comma 1° dell’articolo 19 del medesimo Decreto Dignità la quale è basata sulle “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria” che così facendo escludono quelle esigenze aziendali dovute a incrementi di produttività che avvengono ciclicamente (periodo dei saldi estivi e dei saldi invernali, etc).

Non a caso, dall’introduzione del Decreto Dignità ad oggi, i datori di lavoro preferiscono assumere il dipendente con un contratto a tempo determinato per un massimo di 12 mesi per poi far cessare tale rapporto di lavoro reclutando, contestualmente, un “nuovo” lavoratore.

Onde evitare la conclusione di tali rapporti di lavoro a tempo determinato il Legislatore è corso al riparo introducendo – con la lettera b-bis dell’art. 41-bis della Legge n. 106/2021 – la possibilità di utilizzare le causali previste dai CCNL e dagli Accordi Sindacali di natura aziendale.

Per noi di FederPartiteIva questa “apertura” normativa nei confronti della contrattazione collettiva svolta dai sindacati rappresenta l’azione più logica e naturale perché riteniamo che soltanto in tale maniera le imprese e i dipendenti potranno instaurare dei rapporti di lavoro a tempo determinato davvero “cuciti su misura” per ogni specifica esigenza produttiva.

Dunque, dopo tre anni dall’introduzione del Decreto Dignità, è possibile assumere personale mediante contratti a tempo determinato utilizzando, oltre i primi 12 mesi, una delle causali previste dai CCNL a livello nazionale, dagli Accordi Sindacali di natura territoriale e dagli Accordi Sindacali di natura aziendale sottoscritti dalle R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali).

Nella pratica, a livello aziendale, si potranno individuare specifiche causali per le quali sarà possibile instaurare contratti a tempo determinato.

Con quale modalità si inseriscono le causali previste dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali nei contratti di lavoro individuali al fine di limitare al minimo i contenziosi con il personale dipendente?

C’è da precisare che l’utilizzo delle diverse causali previste dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali territoriali e aziendali è attenzionato dalla Magistratura e, pertanto, è chiaro le causali dovranno rispecchiare il caso concreto e non essere frutto di un abuso. Altrimenti, è bene ricordarlo che la mancanza e/o la genericità delle causali generiche determineranno la trasformazione di tali rapporti di lavoro da tempo determinato in quelli a tempo indeterminato.

Le causali dovranno, dunque, riferirsi a “specifiche esigenze aziendali” le quali dovranno essere identificabili e  verificabili per il tramite di dati analitici ed esaustivi da riportare nel contratto e, non caso, si riprende il concetto di fondo del D.Lgs. n. 368/2001 secondo cui il datore di lavoro dovrà rendere evidente la “specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive e organizzative che l’impresa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata e in stretto collegamento con la stessa” (Cassazione n. 22496 del 9 settembre 2019 e Cassazione n. 208/2015).

Infine, con la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1363 del 14 settembre 2021, scaturita dall’interpretazione dell’art. 41-bis del Decreto Legge n. 73/2021 convertito dalla Legge n. 106/2021, è possibile rinnovare e prorogare oltre i 12 mesi quei contratti a tempo determinato vincolato dalle specifiche e verificabili esigenze aziendali anche successivamente alla data del 30 settembre 2002 che rappresenta il termine ultimo per il regime provvisorio del Decreto Sostegni Bis.