• Collegamento a Facebook
  • Collegamento a LinkedIn
  • Aderisci a FederPartiteIva
  • Diventa Consulente Accreditato
  • Diventa Sindacalista d’Impresa
  • Trasparenza
FederPartiteIva
  • Home
  • Chi Siamo
  • Assistenza Sindacale
  • CCNL – Tabelle – Schede
  • Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
  • Altri Enti e Fondi
  • Attività Secondarie
    • Patronato e C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale)
    • C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola)
    • Altre Attività
  • Notizie
  • Contatti
  • Menu Menu
News

Contratti a tempo determinato: come inserire le causali previste dai CCNL e dagli Accordi Sindacali di natura territoriale e aziendale. Con la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1363 del 14 settembre 2021 niente limiti per i rinnovi e per le proroghe

Prima di entrare nell’argomento è opportuno sintetizzare la situazione normativa prima dell’introduzione del Decreto Dignità nella quale, nei 14 anni precedenti al D.Lgs. n. 368/2001, si sono attuate ben 34 modifiche normative, l’ultima delle quali disponeva l’eliminazione delle causali obbligatorie in quanto erano fonte di contenzioso tra la parte prestatoriale e la parte datoriale (Legge n. 78/2014 che è stata frutto della conversione del D.Lgs. n. 34/2014). Quest’ultima modifica, come ben sappiamo, è stata abrogata nel 2018 dal Decreto Dignità il quale, in questa fase emergenziale, non rappresenta più di sé un istituto legislativo a tutela dei lavoratori dipendenti.

Proprio per fronteggiare l’emergenza sanitaria il Legislatore ha previsto, ai sensi dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, la possibilità fino al 31 dicembre 2021 di omettere di inserire le causali per i rinnovi e per le proroghe dei contratti a tempo determinato.

Insomma, il Legislatore ha compreso che, in generale, le causali rappresentano un ostacolo per la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato ed, infatti, ha abrogato per i 6 mesi restanti l’obbligo di prevedere una delle causali introdotte con il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito con la Legge n. 96/2018 con cui possiamo essere anche parzialmente d’accordo) in quanto sono troppo generiche e anche poco aderenti alle esigenze delle imprese. La causale più incomprensibile è quella contenuta dalla lettera b) del comma 1° dell’articolo 19 del medesimo Decreto Dignità la quale è basata sulle “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria” che così facendo escludono quelle esigenze aziendali dovute a incrementi di produttività che avvengono ciclicamente (periodo dei saldi estivi e dei saldi invernali, etc).

Non a caso, dall’introduzione del Decreto Dignità ad oggi, i datori di lavoro preferiscono assumere il dipendente con un contratto a tempo determinato per un massimo di 12 mesi per poi far cessare tale rapporto di lavoro reclutando, contestualmente, un “nuovo” lavoratore.

Onde evitare la conclusione di tali rapporti di lavoro a tempo determinato il Legislatore è corso al riparo introducendo – con la lettera b-bis dell’art. 41-bis della Legge n. 106/2021 – la possibilità di utilizzare le causali previste dai CCNL e dagli Accordi Sindacali di natura aziendale.

Per noi di FederPartiteIva questa “apertura” normativa nei confronti della contrattazione collettiva svolta dai sindacati rappresenta l’azione più logica e naturale perché riteniamo che soltanto in tale maniera le imprese e i dipendenti potranno instaurare dei rapporti di lavoro a tempo determinato davvero “cuciti su misura” per ogni specifica esigenza produttiva.

Dunque, dopo tre anni dall’introduzione del Decreto Dignità, è possibile assumere personale mediante contratti a tempo determinato utilizzando, oltre i primi 12 mesi, una delle causali previste dai CCNL a livello nazionale, dagli Accordi Sindacali di natura territoriale e dagli Accordi Sindacali di natura aziendale sottoscritti dalle R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali).

Nella pratica, a livello aziendale, si potranno individuare specifiche causali per le quali sarà possibile instaurare contratti a tempo determinato.

Con quale modalità si inseriscono le causali previste dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali nei contratti di lavoro individuali al fine di limitare al minimo i contenziosi con il personale dipendente?

C’è da precisare che l’utilizzo delle diverse causali previste dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali territoriali e aziendali è attenzionato dalla Magistratura e, pertanto, è chiaro le causali dovranno rispecchiare il caso concreto e non essere frutto di un abuso. Altrimenti, è bene ricordarlo che la mancanza e/o la genericità delle causali generiche determineranno la trasformazione di tali rapporti di lavoro da tempo determinato in quelli a tempo indeterminato.

Le causali dovranno, dunque, riferirsi a “specifiche esigenze aziendali” le quali dovranno essere identificabili e  verificabili per il tramite di dati analitici ed esaustivi da riportare nel contratto e, non caso, si riprende il concetto di fondo del D.Lgs. n. 368/2001 secondo cui il datore di lavoro dovrà rendere evidente la “specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive e organizzative che l’impresa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata e in stretto collegamento con la stessa” (Cassazione n. 22496 del 9 settembre 2019 e Cassazione n. 208/2015).

Infine, con la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1363 del 14 settembre 2021, scaturita dall’interpretazione dell’art. 41-bis del Decreto Legge n. 73/2021 convertito dalla Legge n. 106/2021, è possibile rinnovare e prorogare oltre i 12 mesi quei contratti a tempo determinato vincolato dalle specifiche e verificabili esigenze aziendali anche successivamente alla data del 30 settembre 2002 che rappresenta il termine ultimo per il regime provvisorio del Decreto Sostegni Bis.

22 Settembre 2021/0 Commenti/da FederPartiteIva
https://www.federpartiteiva.it/wp-content/uploads/2021/09/contratto-a-tempo-determinato.jpg 351 680 FederPartiteIva https://www.federpartiteiva.it/wp-content/uploads/2025/04/logo-federpartiteiva-2025.png FederPartiteIva2021-09-22 22:58:212022-06-22 08:46:34Contratti a tempo determinato: come inserire le causali previste dai CCNL e dagli Accordi Sindacali di natura territoriale e aziendale. Con la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1363 del 14 settembre 2021 niente limiti per i rinnovi e per le proroghe

Categorie

  • News

Tag

2021 2022 2023 2024 2025 ammortizzatori sociali auguri causali nei contratti a tempo determinato CDL Consulenti del Lavoro covid-19 crediti d'imposta crisi economica cuneo fiscale datori di lavoro Decreto Calderone Decreto Lavoro decreto lavoro del 1° maggio 2023 Fringe Benefit Governo Governo del Presidente Meloni Governo di unità nazionale Governo Italiano imprese INPS investimenti Legge di Bilancio 2025 licenziamento Next generation EU partiti politici Patente a Crediti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza piano nazionale transizione PIL politiche attive del lavoro Premio di Risultato Premio di Risultato convertito in Welfare Aziendale pressione fiscale professionisti Recovery Fund riforme ripresa economica sburocratizzazione sicurezza sul lavoro stop ai licenziamenti

Le News

  • Buona “giornata degli imprenditori e dei professionisti” a tutti!!!21 Agosto 2026 - 18:40
  • Buone Vacanze da “FederPartiteIva” e da “EB01”7 Agosto 2026 - 18:42
  • Imprese Italiane: tasse doppie rispetto alle Big Tech23 Luglio 2026 - 15:41

Archivio

  • Agosto 2026
  • Luglio 2026
  • Giugno 2026
  • Maggio 2026
  • Aprile 2026
  • Marzo 2026
  • Febbraio 2026
  • Gennaio 2026
  • Dicembre 2025
  • Novembre 2025
  • Settembre 2025
  • Agosto 2025
  • Luglio 2025
  • Giugno 2025
  • Maggio 2025
  • Aprile 2025
  • Marzo 2025
  • Febbraio 2025
  • Gennaio 2025
  • Dicembre 2024
  • Novembre 2024
  • Ottobre 2024
  • Settembre 2024
  • Agosto 2024
  • Luglio 2024
  • Giugno 2024
  • Maggio 2024
  • Aprile 2024
  • Marzo 2024
  • Febbraio 2024
  • Gennaio 2024
  • Dicembre 2023
  • Novembre 2023
  • Ottobre 2023
  • Settembre 2023
  • Agosto 2023
  • Luglio 2023
  • Giugno 2023
  • Maggio 2023
  • Aprile 2023
  • Marzo 2023
  • Febbraio 2023
  • Gennaio 2023
  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
FederPartiteIva

DOVE SIAMO

Via Savoia, 78 (scala A int. 3)
00198 Roma (Rm)
C.F./Partita IVA: 15921721005

CONTATTACI

WhatsApp 06.8635.6193
Fax 06.2112.2041
E-mail info@FederPartiteIva.it
PEC info@pec.FederPartiteIva.it

SEGUICI

Facebook
Linkedin

ISCRIVITI

FederPartiteIva è un Sindacato Datoriale di Imprese e Professionisti che si relaziona con tutte le Istituzioni Pubbliche tra cui

© Copyright FederPartiteIva ● Privacy Policy ● Cookie Policy ● Powered by: realizzazione siti web Agenzia Paganelli
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto