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Come sappiamo, in data 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni che apporta differenti modifiche alla materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e, in particolare, sulle modalità di formazione dei lavoratori e del datore di lavoro.

Chiaramente, la recente normativa in questione ha previsto diverse modifiche e altre novità oltre ad aver stabilito un periodo transitorio di 12 mesi entro cui sarà possibile adeguare tutti i corsi di formazione interessati, oltre a permettere di organizzare quelli che prima di oggi mai sono stati stabiliti da precedenti leggi, i quali sono i seguenti:

  • il nuovo corso per formare i lavoratori preposti dovrà durare 12 ore e non più 8 ed, inoltre, non sarà più possibile parteciparvi in modalità a distanza e, dunque, è consentito unicamente il corso in presenza.

Ancora, tale corso di formazione dovrà essere aggiornato ogni due anni per almeno 6 ore;

  • il nuovo corso di formazione dei dirigenti durerà 12 ore, a differenza delle 16 ore stabilite dalle precedenti normative, ad eccezione di quelli che sono assunti da imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili e, quindi, presenti nelle attività d’impresa ad alto rischio;
  • il tanto annunciato e atteso nuovo corso di formazione per i datori di lavoro di 16 ore (da completare entro il 24 maggio 2026) che si aggiunge allo specifico corso di 6 ore, il quale sarà riconosciuto anche dimostrare il “possesso di adeguata formazione” ai sensi dell’articolo 97 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, destinato a tutti quei datori di lavoro che operano nei diversi cantieri;
  • il nuovo corso di formazione per tutti coloro – sia se trattasi di datore di lavoro e sia se trattasi di lavoratori dipendenti oltre ai lavoratori autonomi – che operano negli ambienti confinati oppure negli ambienti sospetti di inquinamento durerà 4 ore e dovrà essere aggiornato ogni cinque anni;
  • le diverse modifiche riguardano il riconoscimento dei crediti di formazione come, ad esempio, il corso di formazione per il Datore di Lavoro che non coprirà più la formazione per il R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), il corso di formazione per gli A.S.P.P. (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) coprirà totalmente il corso per il Datore di Lavoro-R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed, infine, il corso di aggiornamento per i Dirigenti e per gli altri Lavoratori non esonera più dallo svolgimento del corso di aggiornamento per il preposto;
  • le altre novità sono afferenti alla verifica obbligatoria dell’apprendimento sia a fine corso che in fase operativa, all’esperienza documentata per i formatori la quale dovrà essere pari ad almeno tre anni di esperienza, alla possibilità per il datore di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere le attività del S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione) di poter svolgere anche l’attività di docenza esclusivamente per le risorse umane (lavoratori, preposti e dirigenti) da lui assunte, alla formazione specifica sulle molestie e sulle violenze commesse sul posto di lavoro, ai corsi inerenti la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri ed, infine, alla previsione di specifici elementi all’interno di tutti i verbali di verifica finale a cura del soggetto formatore.

Ha preso vita, recentemente come tutti noi sappiamo, la novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, precisamente, l’introduzione della famosa “Patente a Crediti” (introdotta dal Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro n. 132 del 2024 di natura attuativa) la quale è obbligatoria per tutte le imprese del comparto edile ed, inoltre, anche per tutte quelle altre realtà produttive che operano in un qualsiasi cantiere temporaneo o mobile, indipendentemente dal tipo di attività svolta e comprese le ditte individuali senza lavoratori dipendenti.

Sono escluse soltanto le imprese che effettuano le forniture di materiale, quelle che esercitano le attività intellettuali (geometri, ingegneri, architetti, etc.) ed, infine, i titolari di una Attestazione SOA pari o superiore alla III categoria.

Prima di illustrare i punti salienti della nuova normativa in questione, il nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva ricorda alle imprese e ai professionisti interessati che:

  • dal 1° ottobre è possibile già richiedere la “Patente a Crediti” (attraverso SPID o CIE oppure CNS) per il tramite del Portale dell’Ispettorato del Lavoro la “Patente a Crediti” ma, allo stesso tempo per permettere la continuazione dei lavori edili già in corso di svolgimento, è anche possibile trasmettere una apposita Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva alla casella P.E.C. DichiarazionePatente@pec.ispettorato.gov.it entro e non oltre la data del 31 ottobre 2024 in quanto dal successivo 1° novembre in poi l’invio della Dichiarazione non sarà più ammessa;
  • è possibile richiedere quesiti all’Ispettorato del Lavoro scrivendo alla casella e-mail PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it, anche per il tramite di un proprio delegato esperto in maniera di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Una misura senza precedenti nella qualificazione delle imprese”: così ha dichiarato il Ministro del Lavoro Marina Calderone in risposta al Question Time alla Camera dei Deputati del 26 settembre.

Per l’ottenimento dellaPatente a Crediti” (la quale conterrà l’eventuale decurtazione dei crediti con gli eventuali illeciti commessi e la quale sarà rilasciata in formato digitale) è necessario depositare l’istanza – anche con l’intervento di un soggetto delegato come, ad esempio, le imprese di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – per il tramite del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che sarà attivo dal 1° ottobre ed, inoltre, ogni datore di lavoro interessato dal nuovo obbligo normativo in questione dovrà rispettare diversi obblighi “informativi” tra cui quello di comunicare il tutto entro 5 giorni agli R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e agli eventuali R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

I diversi requisiti (che in totale sono 6) per ottenere la “Patente a Crediti”, i quali non sono sempre tutti assieme richiesti come è stato precisato dalla prima Circolare n° 4 del 2024 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, possono essere differenti in relazione all’attività esercitata, al personale dipendente e alla tipologia e valore dei lavori da eseguire e sono di seguito riportati:

  • certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  • D.U.R.C. in corso di validità;
  • D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) qualora vi sia almeno un lavoratore, sia se trattasi di un dipendente che del titolare o di un socio o di un collaboratore;
  • attestati dei corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • nomina del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) qualora vi sia almeno un lavoratore, sia se trattasi di un dipendente che del titolare o di un socio o di un collaboratore;
  • certificazione di regolarità fiscale.

Invece, la sanzione amministrativa prevista sarà pari al 10% del valore dei lavori e in ogni caso non inferiore ai 6 mila euro e sarà inflitta sia al Titolare della “Patente a Crediti” e sia al Committente dei lavori qualora si acceda nei cantieri edili senza la “Patente a Crediti” oppure qualora si acceda con la Patente dotata di un Credito inferiore a 15.

Dunque, il numero minimo di crediti necessari per lavorare nei cantieri è 15.

Agli iniziali 30 crediti attribuiti a tutte le imprese interessate dalla nuova normativa in questione si potrà procedere alla reintegrazione dei crediti qualora si abbia meno di 15 crediti per il tramite di attività riconosciute da una apposita Commissione ed, inoltre, si potranno aggiungere ulteriori 30 crediti riconosciuti per l’anzianità afferente alla regolarità e alla correttezza mantenuta da quei datori di lavoro più virtuosi.

Ancora, la “Patente a Crediti” potrà essere sospesa fino a 12 mesi, qualora si verifichino infortuni mortali oppure casistiche di inabilità permanente assoluta o parziale, oppure potrà essere revocata (e richiesta nuovamente soltanto dopo 12 mesi dalla data della revoca) qualora si accerti la non veridicità di una o più dichiarazioni fornite in merito agli specifici requisiti richiesti.

Concludendo, qualora si perfezioni una fusione, anche per incorporazione, la nuova persona giuridica acquisirà il punteggio dell’impresa titolare della patente con il maggior numero di crediti ed, infine, qualora si perfezioni una trasformazione il nuovo soggetto imprenditoriale conserverà il punteggio dell’impresa trasformata o conferente.