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Tutte le domande sul Green Pass (Certificazione Verde) da esibire nei luoghi di lavoro. Dal 15 ottobre scatta l’obbligo per ogni datore di lavoro.

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 è obbligatorio, per ciascuna tipologia di datore di lavoro, richiedere ad ogni lavoratore, prima dell’ingresso nei luoghi di lavoro, il Green Pass ossia la Certificazione Verde introdotta dal D.L. n° 127/2021.

Riportiamo di seguito tutte le domande ricorrenti senza avere la pretesa di individuare tutte le casistiche del caso:

1) Chi è sottoposto all’esibizione del Green Pass? E chi è, invece, la persona preposta al controllo del possesso di tale certificazione verde?

Sono obbligati ad esibire il Green Pass tutti coloro che si recano in azienda e, pertanto, oltre ai dipendenti sono sottoposti a tutto questo anche i tirocinanti, gli stagisti, i lavoratori in somministrazione soltanto quanto accedono sul posto di lavoro in cui svolgeranno la missione, gli appaltatori e i volontari delle associazioni senza scopo di lucro.

Tale obbligo vige sia per i lavoratori delle aziende private e sia per i lavoratori pubblici.

2) Come si dovrà effettuare la verifica dei Green Pass?

In una FAQ del sito internet del Governo Italiano si suggerisce che sia un delegato del datore di lavoro a svolgere questa operazione, ma, è di buon senso ritenere che nelle micro imprese, e anche nelle piccole aziende, possa essere lo stesso datore di lavoro a poter effettuare questa operazione.

3) Nel caso in cui un dipendente venga trovato senza Green Pass o con certificazione scaduta cosa bisogna fare?

Il datore di lavoro, oppure il proprio dipendente delegato all’operazione di verifica, dovrà allontanare il lavoratore facendo seguire anche una comunicazione scritta firmata da inviare per e-mail oppure per il tramite della piattaforma messagistica WhatsApp contenente appunto la nota scritta firmata.

4) Quali sono gli effetti dell’assenza ingiustificata per effetto della mancata esibizione del Green Pass?

Questa tipologia di “assenza ingiustificata” viene imposta dalla legge per i lavoratori che non sono dotati di Certificazione Verde ed, infatti, non è possibile passare al licenziamento per effetto di tale tipologia di assenza prolungata.

Dal giorno della sospensione dal lavoro, la quale scatta immediatamente, fino all’ultimo giorno di tale periodo di assenza ingiustificata il dipendente non avrà diritto a percepire la retribuzione e alle altre prestazioni economiche quali ad esempio il TFR e le varie indennità.

Anche se la normativa non lo chiarisce, non è dovuta neanche la contribuzione in quanto tale tipologia di “assenza ingiustificata” viene imposta dalla legge.

5) Tale controllo va svolto anche per i lavoratori autonomi che accedono nei luoghi di lavoro?

Come precisato nella risposta al primo quesito, tutti coloro che accedono nei luoghi di lavoro dovranno esibire il proprio Green Pass e, pertanto, il lavoratore autonomo oppure professionista che si reca in azienda (sia se titolare o meno del numero di partita iva) sprovvisto della Certificazione Verde non potrà svolgere la propria attività lavorativa rischiando, se tale stato si prolunga nel tempo, anche la risoluzione del contratto.

6) Tale verifica va svolta per i “lavoratori agili” vale a dire in “smart working” e anche per i “lavoratori a domicilio” e “tele-lavoratori”?

No se l’attività lavorativa sarà svolta esclusivamente nel proprio domicilio.

7) Tale controllo riguardano anche i lavoratori di imprese straniere che operano in Italia?

Sì e tale verifica dovrà essere svolta sia dal datore di lavoro ospitante e sia dal datore di lavoro che fornisce il distacco transnazionale.

8) Nelle grandi imprese è possibile che un dipendente, dietro la propria volontà, possa trasmette il QR CODE per il tramite di una e-mail onde evitare lunghe file all’ingresso?

Sì, sempre se tale procedura non sia stata preclusa dal datore di lavoro.

9) Come si dovranno svolgere queste verifiche?

Sul punto la normativa lascia ampio margine di manovra per ogni impresa purché sia la verifica venga effettuata al momento dell’ingresso nel luogo di lavoro per il tramite dell’app “Verifica C19”.

10) Il controllo del Green Pass è obbligatorio anche per le imprese del comparto dell’agricoltura?

Sì.

11) E’ possibile svolgere tale verifica “a campione”?

Sì ma soltanto se è stato opportunamente comunicato ad ogni lavoratore. In questo caso, inoltre, è sempre possibile per il datore di lavoro verificare il Green Pass anche durante l’orario di lavoro.

12) Può un dipendente comunicare di non volersi sottoporre a tale verifica in quanto dichiara di non essere dotato del Green pass?

E’ possibile ed, ovviamente, tale lavoratore sarà considerato come “assente ingiustificato”.

13) Come si effettua la verifica per i dipendenti che lavorano in trasferta?

La normativa non specifica nulla in merito ma il buon senso ci induce a ritenere che sia il datore di lavoro ospitante a svolgere tale controllo.

14) Gli autisti autorizzati allo scarico e al carico delle merci che non possiedono il Green Pass possono accedere in azienda?

Sì, purché l’autista rimanga confinato sull’automezzo oppure nelle strette vicinanze e per il tempo strettamente necessario.

15) I lavoratori cosiddetti “riders” debbono esibire il Green Pass?

Sì.

16) Il dipendente delegato dal datore di lavoro ad effettuare tale verifica può rifiutarsi ritenendosi demansionato oppure riferendosi ad altre motivazioni?

Qualora non vi sia una motivazione realmente valida il dipendente delegato non potrà rifiutarsi ed, inoltre, tale lavoratore non potrà rivendicare un ipotetico demansionamento in quanto si tratta di operazione che occupa pochi minuti all’interno di tutta l’intera prestazione lavorativa giornaliera. Il dipendente non potrà neanche richiedere una maggiorazione retributiva per le mansioni superiori in quanto tale obbligo vige fino al 31 dicembre 2021 e, pertanto, non raggiungeranno i tre mesi.

17) Se il dipendente produce un certificato di malattia durante il periodo di assenza ingiustificata cosa accade?

Non produce nessun effetto tale certificato di malattia in quanto lo stato di “assente ingiustificato” si instaura immediatamente con la mancata esibizione del Green Pass oppure con l’esibizione di una certificazione scaduta.

18) Il datore di lavoro e il dipendente possono utilizzare il “lavoro agile” ossia lo “smart working”?

Non è possibile ad eccezione delle specifiche categorie ammesse.

19) Il dipendente sprovvisto di Green Pass può richiedere le ferie?

No in quanto l’assenza ingiustificata scatta immediatamente.

20) Un gruppo di lavoratori della pesca che naviga “a largo” per giorni dev’essere controllato ogni giorno?

La normativa non chiarisce tale situazione ma il buon senso ci consiglia di verificare il possesso del Green Pass al momento dell’imbarco e qualora un lavoratore sia provvisto della certificazione verde derivante da tampone e qualora si siano superati i giorni di copertura di tale tampone il dipendente non potrà essere allontanato fin quando non ci sarà la prima occasione utile.

21) E’ possibile per un’impresa con meno di 15 dipendenti sostituire “temporaneamente” il lavoratore sprovvisto di certificazione verde?

Sì e nel contratto è opportuno inserire la scadenza riferendosi “in sostituzione del dipendente signor/signora __________ e fino alla data del rientro”.

22) Il lavoratore assente può essere sostituito ricorrendo al lavoro straordinario oppure al lavoro supplementare?

Sì, per il lavoro straordinario entro il limite delle 250 ore annuali e per il lavoro supplementare con la garanzie previste dal CCNL e dall’art. 6 del D. Lgs. n° 81/2015.

23) Il contratto a tempo determinato fino ai 10 giorni per la sostituzione del lavoratore sprovvisto di Green Pass può essere formalizzato oralmente?

Sì in quanto vige l’applicazione dell’art. 19, comma 4°, del D. Lgs. n° 81/2015 che consente di sottoscrivere i contratti fino ai 14 giorni anche oralmente, salvo l’invio anticipato della comunicazione telematica al centro per l’impiego.

24) Anche i lavoratori “in nero” sono obbligati a dotarsi del Green Pass?

Sì anche se in mancanza di verifica si andranno a sommare le sanzioni dovute ai rapporti di lavoro non inquadrati regolarmente.

25) Anche le colf e badanti debbono essere dotate di Green Pass?

Sì anche se, al momento, rimane senza soluzione la situazione in cui il lavoratore domestico non provvisto di certificazione verde vive nella stessa abitazione del datore di lavoro.

26) Anche i lavoratori che effettuano le pulizie nei condomini sono obbligati a dotarsi del Green Pass?

Sì e tale verifica, per l’impossibilità dell’amministratore, dovrà essere effettuata su delega da un inquilino o proprietario presente nel condominio qualora i lavoratori in questione non siano alle dipendenze di un’impresa appaltatrice che ha l’onore di effettuare tale controllo.

27) Il portiere del condominio dovrà dotarsi del Green Pass?

Sì.

28) A quanto ammonta la sanzione in mancanza di certificato verde e in mancanza di controllo da parte del datore di lavoro?

Per la mancanza della certificazione verde da un minimo di euro 600 fino ad un massimo di euro 1500 (applicando la Legge n° 689/1981) oltre all’avvio di un provvedimento disciplinare rispettando le garanzie previste dal CCNL e dall’art. 7 della Legge n° 300/1970.

Per la mancanza di misure organizzative da parte del datore di lavoro da un minimo di euro 400 fino ad un massimo di euro 1000, mentre, in per la mancanza di controllo da parte del datore di lavoro da un minimo di euro 600 fino ad un massimo di euro 1500 (applicando la Legge n° 689/1981).

10 Ottobre 2021/0 Commenti/da FederPartiteIva
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