Tag Archivio per: ammortizzatori sociali

L’A.N.P.A.L. ha da pochi giorni approvato il nuovo quadro operativo per il Programma “G.O.L.”, e vale a dire la misura di politica attiva del lavoro finanziata dal P.N.R.R. e denominata “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, il quale è tutto incentrato su una più efficiente “profilazione quantitativa” e “profilazione qualitativa” grazie sia ai dati amministrativi alimentati dalla persona-utente (non solo giovani NEET ma anche e soprattutto disoccupati, lavoratori in transizione e beneficiari del reddito di cittadinanza) e sia da quelli comunicati dal datore di lavoro al momento dell’attivazione oppure della cessazione di un posto di lavoro. Così facendo la nuova valutazione (assessment) produrrà un intervento di politica attiva del lavoro sempre più cucito “sartorialmente” su ogni singolo beneficiario che sarà poi compreso in uno dei seguenti percorsi: 1) percorso di reinserimento lavorativo; 2) percorso di aggiornamento (upskilling); 3) percorso di riqualificazione (reskilling); 4) percorso lavoro e inclusione.

 

In merito alla produttività delle piccole e media imprese il Governo Italiano ha adottato diverse disposizioni urgenti, assieme a quelle attinenti alle politiche energetiche nazionali, per il tramite del Decreto Legge n° 50 del 17 maggio 2022 e nello specifico l’articolo 16 per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese, gli articoli 19 e 20 per supportare le imprese del comparto pesca e agricoltura, gli articoli 21 e 22 per la maggiorazione del credito d’imposta per gli “investimenti in beni immateriali 4.0” e del credito d’imposta “formazione 4.0” ed, infine, l’articolo 29 per favorire le imprese esportatrici.

 

Per quanto concerne l’accesso alla “staffetta generazionale” per favorire il pre-pensionamento a non più di tre anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata di dipendenti all’interno delle imprese private è stato previsto, un contributo straordinario “aggiuntivo”, corrispondente al fabbisogno di copertura delle voci di costo, tutto a carico del datore di lavoro da versare ai Fondi di Solidarietà Bilaterale (compresi quei Fondi che dal 1° gennaio 2022 occupano almeno un dipendente ad eccezione di quelli “alternativi” che operano nei comparti dell’artigianato e della somministrazione di lavoro) per effetto del nuovo testo contenuto nell’articolo 12-ter del Decreto Legge n° 21/2022 il quale ha modificato sia l’articolo 26 e sia l’articolo 33 del D.Lgs. n° 148/2015. Precisamente il nuovo articolo 26, comma 9° lettera c-bis, prevede che tali Fondi possano assicurare, in via opzionale tra le diverse prestazioni riconosciute dai Fondi in questione come ad esempio il finanziamento di un programma formativo di riconversione o riqualificazione professionale, il versamento mensile dei contributi previdenziali, e quindi l’accesso alla “staffetta generazionale”, consentendo però la contestuale assunzione a tempo indeterminato di uno o più lavoratori non superiore ai 35 anni di età compiuti.

Secondo il Decreto Ministeriale 22/2022, che ha modificato il Decreto 94033/2016 attinente alla CIGS per i datori con più di 15 dipendenti, anche le micro e piccole imprese iscritte al FIS possono beneficiare – tramite apposita procedura semplificata diversamente da come accade per le medie e le grandi imprese – della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.).

La seconda novità positiva è che l’assegno d’integrazione salariale del FIS da richiedere nell’ambito della C.I.G.S. è esteso alle causali di riorganizzazione, crisi e solidarietà.

Per accedere alla Cassa Integrazione Straordinaria con la causale della “riorganizzazione” le micro e piccole imprese iscritte al FIS dovranno presentare un apposito “programma volto a fronteggiare le inefficienze gestionali” che vada nella direzione di un “consistente recupero della forza occupazionale” e che allo stesso tempo sia accompagnato da un “piano di gestione non traumatica” delle eccedenze di personale.

Per accedere alla CIGS con la causale della “crisi” i datori iscritti al FIS dovranno farne richiesta anche se gli effetti negativi sulla produttività aziendale siano presenti dopo la presentazione della domanda.

Ancora, per accedere alla CIGS con la causale della “solidarietà” bisognerà stipulare un accordo sindacale di natura aziendale e territoriale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, si ricorda che le causali ordinarie e straordinarie del FIS possono essere utilizzate per un massimo di 26 settimane se trattasi di imprese con oltre 5 dipendenti e per un massimo di 13 settimane se trattasi di imprese fino a 5 dipendenti

La terza buona notizia – come prevista dalla Circolare 6/2022 del Ministero del Lavoro – riguarda anche la possibilità di poter usufruire di “ulteriori 12 mesi di cassa integrazione” per tutte le attività produttive che nel 2022 esauriscono il periodo dell’ammortizzatore sociale richiesto per “cessazione di attività” iniziato nel 2021 ma, tuttavia, la presente richiesta dovrà essere l’unica nel “quinquennio mobile” non ancora esaurito. In tal caso i datori di lavoro dovranno impegnarsi, dopo aver attivato la consultazione sindacale, a gestire il personale a rischio esubero con misure di “politiche attive del lavoro” definendo con la Regione di competenza (e anche con i Fondi Interprofessionali) le “azioni di formazione e riqualificazione” con cui perseguire la rioccupazione e l’autoimpiego dei dipendenti in questione che, pertanto, parteciperanno in virtù di un “accordo sindacale di transizione” ad un percorso di “ricollocazione collettiva” approvato da ANPAL.

Una ulteriore ed ultima novità è stata introdotta esclusivamente per le imprese con più di 15 dipendenti, come sancito nella Circolare 1/2022 del Ministero del Lavoro, che potranno ricorrere alla CIGS applicando la “nuova” causale della “riorganizzazione per processi di transizione anche di natura tecnologica e/o digitale” qualora si intende perseguire una “riconversione produttiva o funzionale” (rientrano anche le fusioni con altre imprese e le acquisizioni, per il tramite di un “accordo sindacale di transizione” approvato anche dal MISE e dalla Regione, che siano utili per superare le criticità gestionali di lungo respiro) che sia sempre supportata da una comprovata copertura finanziaria il sui ammontare può essere anche inferiore al valore medio annuo degli investimenti effettuati nel biennio precedente.

Come sappiamo dal 1° gennaio di quest’anno, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (Legge n° 234 del 2021), anche i datori di lavoro con un solo dipendente potranno richiedere l’ammortizzatore sociale (se non rientrano nel campo di applicazione della “Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria” in sigla C.I.G.O.), con riferimento a tutte le diverse causali, qualora dimostrino di attraversare una particolare e grave situazione di difficoltà economica-finanziaria al di là della causale dovuta all’emergenza sanitaria.

Con la circolare n° 3 del 16 febbraio 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che sarà possibile accedere in maniera semplificata agli ammortizzatori sociali e vale a dire presentando un’apposita istanza senza aver espletato, in maniera preventiva (e anche in via telematica), l’informazione e la consultazione con i sindacati come sancito dall’art. 14 del D.Lgs. n° 148/2015 ma semplicemente depositando una “relazione tecnica semplificata” che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative, anche di natura temporanea, circa la situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà le quali giustificano la richiesta del pagamento diretto.

Ciò sta a significare che l’informativa sindacale dovrà comunque essere conclusa e comunicata successivamente all’INPS che, pertanto, potrà richiedere in fase di istruttoria l’attestazione dell’avvenuto espletamento della comunicazione preventiva al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori dipendenti.

Tale deroga sarà in vigore, unicamente per le domande pervenute dal 1° gennaio 2022, fino al 31 marzo di quest’anno il quale rappresenta la fine dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

Concludendo, ci teniamo a precisare che è obbligatorio, anche ai fini del rilascio del DURC, dal 1° gennaio 2022 il versamento della contribuzione mensile al FIS per tutte le imprese, anche quelle con un solo dipendente, ad eccezione per i settori dell’artigianato, delle professioni e del trasporto aereo in quanto in tali casistiche è necessario far confluire i versamenti mensili agli appositi “Fondi di Solidarietà Bilaterali” che non vanno confusi con gli “Enti Bilaterali”.

L’I.S.C.R.O. è l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa che rappresenta l’Indennità di “sostegno al reddito”, ossia la Cassa Integrazione, per i professionisti e i lavoratori autonomi introdotta con la Legge di Bilancio 2021 e che sarà in fase di sperimentazione fino al 2023.

Le domande dovranno essere trasmesse dal 1° al 31 ottobre in modalità telematica, come sancito dalla Circolare INPS n° 94/2021, e i destinatari della misura sono i professionisti e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata (compresi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici) che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni (artisti, lavoratori dello spettacolo, lavoratori dello sport, consulenti del lavoro, medici, biologi e così discorrendo).

L’importo mensile dell’ISCRO non potrà essere inferiore ai 250 euro e non potrà superare quello di 800 euro e, nello specifico, è pari al 25% su base semestrale dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS precedentemente alla data di presentazione della domanda.

L’indennità ISCRO è riconosciuta a quei professionisti e lavoratori autonomi che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti:
non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;
avere prodotto, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore ai 8.145 euro;
essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
essere titolari di Partita IVA attiva da almeno quattro anni.

Tale indennità infine è incompatibile con le seguenti prestazioni:
pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa e delle forme previdenziali compatibili con l’AGO;
reddito di cittadinanza;
indennità NASPI;
indennità DIS-COLL.

Per il sindacato datoriale FederPartiteIva questa misura rappresenta un “micro” intervento di “sostegno al reddito” che non potrà soddisfare minimamente i professionisti e le altre categorie di lavoratori autonomi il quale, assieme alle difficoltà di accesso alle indennità di maternità e di malattia coperte dall’INPS, offre un quadro pietoso che non lascia immaginare una prospettiva migliore per il futuro di tali lavoratori “guerrieri” che tanto contribuiscono al sistema produttivo del Paese.

Più di tutte, l’abbattimento incisivo della pressione fiscale è considerata da FederPartiteIva come la misura principale da prendere immediatamente in considerazione per salvare il nostro Paese.
Gli imprenditori e i professionisti hanno urgente necessità di ottenere un alleggerimento del carico fiscale in quanto è sotto gli occhi di tutti che, soltanto in tale maniera, avranno a disposizione una adeguata somma di denaro utile per ritornare ad investire perché sappiamo perfettamente che la banche non sono più proiettate verso le micro e piccole imprese e perché, soltanto attivando continui investimenti, che un’impresa oppure uno studio professionale può continuare a sopravvivere e allo stesso tempo pianificare futuri progetti di crescita e/o di rafforzamento economico e patrimoniale.

Una particolare nostra richiesta in tal senso riguarda l’abbassamento cospicuo del cuneo fiscale per le assunzioni delle donne che pagano il prezzo più alto del nostro sistema economico e sociale. Così facendo le imprese non saranno disincentivate a trovare una “soluzione” per licenziare donne in prossimità di gravidanze.
Ancora, per noi di FederPartiteIva sarebbe auspicabile che si abbattesse la pressione fiscale anche per le imprese neo-costituite da donne e dai giovani under 30.

Sarebbe opportuno, per queste ultime due casistiche, abbassare drasticamente le imposte previdenziali destinate all’INPS per i primi due anni e al massimo per i primi tre esercizi.
Cogliamo l’occasione noi di FederPartiteIva di riproporre a tutti i partiti politici presenti nel nostro Parlamento l’abolizione del “solve et repete” da quei processi tributari, avviati verso la controparte rappresentata dallo Stato Italiano, il quale è quel principio secondo cui un’impresa oppure un professionista oppure un singolo cittadino contribuente è obbligato prima a pagare un’imposta oppure una specifica tassa per poi procedere legalmente a richiedere un risarcimento per i danni subiti.

Ancora, sarebbe necessario sburocratizzare l’Apparato Statale rendendo possibile l’avviamento di un’attività produttiva in soli sette giorni lavorativi per il tramite di un meccanismo di silenzio-assenso e di autocertificazioni con l’intento di velocizzare i tempi delle autorizzazioni necessarie.

Infine, è chiaro che la politica si faccia carico – con l’introduzione di adeguate misure di politiche attive, di formazione continua e di prepensionamenti e con una riforma degli ammortizzatori sociali – anche della fase post-blocco dei licenziamenti che sarà operativo di certo fino al prossimo 31 marzo ad eccezione, si immagina, per il settore della ristorazione e del turismo che ha pagato e che sta ancora pagando il costo più alto.