La Legge di Bilancio in corso di approvazione che andrà in vigore dal prossimo anno, la quale infatti risulta ancora essere nella fase di approvazione in quanto si tratta soltanto di un Disegno di Legge, quasi certamente porterà avanti le agevolazioni circa i Premi di Risultati e i Fringe Benefit per il triennio 2025-2027.

Appunto, il disegno di legge in questione contiene la proroga, per i Premi di Risultati, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, e allo stesso tempo, viene rinnovata, per i Fringe Benefit, la possibilità di godere dell’esenzione fino ai 1.000 euro per tutti i lavoratori e dell’esenzione fino ai 2.000 euro per quei prestatori di lavoro che hanno dei figli fiscalmente a carico.

Andiamo ad analizzare l’istituto del Premio di Risultato e l’istituto del Fringe Benefit con quali modalità saranno inquadrati per il prossimo triennio 2025-2027.

In merito al primo istituto, l’imposta sostitutiva sui Premi di Risultato sarà altamente attrattiva in quanto non sarà più del 10% come introdotto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2016, bensì, sarà pari al 5% da calcolarsi sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Tale agevolazione potrà essere applicata, come alternativa all’imposta sostitutiva ordinaria, qualora si rispetteranno i requisiti di seguito elencati:

  • il Premio di Risultato dovrà scaturire da un apposito accordo sindacale aziendale o territoriale ai senti dell’art. 51 del D.Lgs. n° 81 del 2015;
  • l’ammontare del Premio di Risultato dovrà essere variabile;
  • l’erogazione del Premio di Risultato dovrà essere conteggiata in base agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione i quali vanno misurati e verificati sulla scorta dei criteri stabiliti dall’art. 1, comma 182, della Legge n° 208 del 2015 ed, anche, dal Decreto InterMinisteriale del 25 marzo 2016;
  • venga stabilito un periodo di tempo congruo da cui constatare la eventuale incrementalità prestabilita dalle parti in causa;
  • l’importo del Premio di Risultato non potrà superare, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva, la cifra dei 3.000 euro lordi;
  • nel caso in cui vi siano due o più obiettivi prestabiliti, occorre che questi vengano stabiliti come alternativa tra di loro come già chiarito dalla Circolare n° 5/E/2018 emanata dall’Agenzia delle Entrate;
  • il reddito dei lavoratori beneficiari di tale misura, da intendersi comprensivo anche dei redditi derivanti da altri lavori e delle pensioni di ogni tipologia, non potrà sforare l’importo degli 80.000 euro.

Qualora sia previsto dal C.C.N.L. applicato che il Premio di Risultato possa essere convertito in Welfare Aziendale, si ricorda che tale conversione implicherà la totale detassazione e decontribuzione la quale, dunque, produrrà un ulteriore vantaggio per i lavoratori.

In relazione al secondo istituto ovvero del Fringe Benefit, che come sappiamo viene erogato in maniera libera e volontaria “ad personam” ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi e che non concorre a formare reddito da lavoro dipendente, così come introdotto dall’art. 51, comma 3° prima parte del terzo periodo, del T.U.I.R. conosciuto come il D.P.R. n° 917 del 1986 – l’importo dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, oltre alle somme rilasciate a titolo di pagamento delle utenze domestiche, dell’affitto dell’abitazione principale e degli interessi sul mutuo della casa principale, godrà della totale detassazione e decontribuzione fino alla soglia dei 1.000 euro che raggiungerà il tetto dei 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio e i figli adottati, affiliati o affidati.

Come sappiamo, per ottenere la totale detassazione e decontribuzione, in queste due soglie massime è obbligatorio far rientrare tutte le erogazioni in Fringe Benefit (conversione del PDR, da CCNL, pacco natalizio e così via) ricevute da tutti i datori di lavoro, anche se utilizzano una piattaforma per l’erogazione del welfare aziendale, durante l’anno 2025 fino al 12 gennaio 2026 (principio di cassa allargato) perché, altrimenti, si andrà a calcolare la tassazione e la contribuzione ordinaria sull’intero valore erogato e non soltanto sulla parte eccedente, in quanto ognuna di queste due soglie non si configurano come “franchigia” ma come un “limite”.

Ritornando al tetto dei 2.000 euro, come sopra evidenziato, è necessario chiarire che si considerano a “carico” esclusivamente quei figli il cui reddito – al loro degli oneri deducibili ai sensi dell’art. 12, comma 2°, del T.U.I.R. – non sia superiore alle soglie di seguito elencate:

  • non superiore a 4.000 euro se i figli hanno fino a 24 anni di età;
  • non superiore a 2.840,51 euro se i figli hanno più di 24 anni di età.

Concludendo, l’agevolazione potrà essere riconosciuta in modalità piena ad entrambi i genitori soltanto se i figli risulteranno fiscalmente a carico contestualmente ai due capo-famiglia e tale situazione familiare, qualora l’ammontare dell’erogazione sfori l’importo di 258,23 euro, dovrà essere comunicata per tempo ai due rispettivi datori di lavoro e anche alle R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali) qualora presenti.

 

Come sappiamo, con il Decreto Legge n° 145 del 11 ottobre 2024 sono state introdotte diverse novità in merito ai lavoratori extra-comunitari i quali sono vincolati ai cosiddetti “flussi di ingresso” che di volta in volta vengono rimodulati.

Andando dritto sul contenuto del nuovo Decreto Legge in questione, appare evidente che il Governo ha preferito snellire la procedura operativa, ad esempio non si dovrà più passare negli uffici dei Funzionari preposti agli Sportelli Unici per l’Immigrazione per la firma dei contratti di lavoro, ma allo stesso tempo ha voluto imprimere una forma di controllo più efficiente ed, infatti, tali Sportelli avranno accesso alle diverse banche dati degli Enti Pubblici interessati.

Una prima novità degna di nota consiste nella “conversione dei permessi di soggiorno” in quanto si è stabilito che sarà possibile “convertire” i permessi di soggiorno da lavoro stagionale in permessi di soggiorno motivati da contratti di lavoro a tempo determinato oltre che a tempo indeterminato, come accade già per quei lavoratori formati all’estero.

Ancora, i lavoratori extra-comunitari di tipo stagionale non saranno più obbligati a recarsi nei propri Paesi di origine in attesa della “conversione” dei loro contratti.

Inoltre, un lavoratore stagionale a cui è stata negata la “conversione” del proprio contratto stagionale potrà rimanere in Italia per il tempo di 60 giorni dalla data di conclusione del rapporto di lavoro per essere messo nella condizione di poter ricercare un nuovo impiego, anche ricorrendo al supporto delle Agenzie per il Lavoro.

Una seconda novità degna di nota riguarda la procedura di sottoscrizione dei contratti di soggiorno per motivi di lavoro ed, infatti, le parti dovranno firmare il contratto in maniera digitale il quale successivamente sarà consegnato dal datore di lavoro, per le vie telematiche, allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente territorialmente. Dunque, il lavoratore extra-comunitario e il datore di lavoro non dovranno più recarsi di persona innanzi i Funzionari degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, passaggio questo molto farraginoso perché, appunto, avveniva in un certo lasso di tempo molto lungo.

Una terza novità degna di nota ha a che fare con il numero massimo di richieste che potranno essere inoltrate da ogni singolo datore di lavoro ed, infatti, con il Decreto Legge in questione si è deciso che:

  • vi è un limite al numero delle richieste attivabili in quanto si sono stabiliti differenti criteri in relazione al fatturato, al numero degli addetti e al settore economico;
  • qualora si voglia superare il limite di cui al punto precedente l’impresa o qualunque altro datore di lavoro dovrà rivolgersi ad un sindacato datoriale per poter presentare tutte le richieste di cui necessità;
  • verrà escluso quel datore di lavoro che nei tre anni precedenti non hanno più firmato, per cause a sé imputabili, i diversi contratti di soggiorno che avevano richiesto.

Una quarta novità degna di nota si riferisce all’eliminazione della procedura del “click-day” che dovrà essere preceduta con l’inoltro delle domande di nulla osta e la quale, essendo questo un obiettivo molto ambizioso, rimarrà ancora in vigore per l’anno 2025 salvo eventuali modifiche che verranno introdotte in sede di approvazione del Decreto Legge di cui parliamo.

Di seguito, i periodi in cui dovrà essere eseguita la procedura del “click-day”:

  • dal 1° al 30 novembre 2024 è il periodo per il caricamento preventivo delle domande afferenti ai “click-day” dei mesi di gennaio e di febbraio 2025 teso a permettere agli Sportelli Unici per l’Immigrazione di avere il tempo di eseguire, per la prima volta grazie alla possibilità di accedere alle banche dati dell’INPS e degli altri Enti Pubblici interessati, le verifiche e di richiedere le eventuali integrazioni delle domande;
  • il giorno 5 febbraio 2025, a partire dalle ore 9:00, ci sarà il “click-day” per i lavoratori subordinati non stagionali;
  • il giorno 7 febbraio 2025, a partire dalle ore 9:00, ci sarà il “click-day” per gli apolidi, rifugiati, colf, badanti, altri collaboratori familiari e assistenti socio-sanitari;
  • il giorno 12 febbraio 2025, a partire dalle ore 9:00, ci sarà il “click-day” per gli stagionali agricoli e per gli stagionali del comparto turistico-alberghiero;
  • dal 1° al 31 luglio 2025 è il periodo per il caricamento preventivo delle domande afferenti al “click-day” del 1° ottobre 2025 destinato ai lavoratori stagionali del comparto turistico-alberghiero.

Una quinta novità degna di nota consiste nella responsabilità per ogni singolo datore di lavoro ed, infatti, questi dovrà confermare entro 7 giorni dal “click-day” e del relativo nulla osta, in modalità telematica e prima del rilascio del visto di ingresso rilasciato dall’Ufficio Consolare dell’Ambasciata, la propria intenzione a proseguire con il contratto di lavoro.

Un’ultima novità degna di nota riguarda l’introduzione del “silenzio-assenso” circa la procedura di rilascio del nulla osta il quale, però, sarà escluso per tutti quei lavoratori delle Nazioni come il Pakistan, il Bangladesh e lo Sri-Lanka e per tutti coloro che rientrano nelle nuove 10 mila quote afferenti ai badanti per gli anziani e per le persone con disabilità.

Questa è la sintesi del nuovo Decreto Legge approvato il 2 ottobre scorso che disciplina le “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” e che integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro introdotta mediante il D.P.C.M. del 27 settembre 2023 teso alla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Ha preso vita, recentemente come tutti noi sappiamo, la novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, precisamente, l’introduzione della famosa “Patente a Crediti” (introdotta dal Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro n. 132 del 2024 di natura attuativa) la quale è obbligatoria per tutte le imprese del comparto edile ed, inoltre, anche per tutte quelle altre realtà produttive che operano in un qualsiasi cantiere temporaneo o mobile, indipendentemente dal tipo di attività svolta e comprese le ditte individuali senza lavoratori dipendenti.

Sono escluse soltanto le imprese che effettuano le forniture di materiale, quelle che esercitano le attività intellettuali (geometri, ingegneri, architetti, etc.) ed, infine, i titolari di una Attestazione SOA pari o superiore alla III categoria.

Prima di illustrare i punti salienti della nuova normativa in questione, il nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva ricorda alle imprese e ai professionisti interessati che:

  • dal 1° ottobre è possibile già richiedere la “Patente a Crediti” (attraverso SPID o CIE oppure CNS) per il tramite del Portale dell’Ispettorato del Lavoro la “Patente a Crediti” ma, allo stesso tempo per permettere la continuazione dei lavori edili già in corso di svolgimento, è anche possibile trasmettere una apposita Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva alla casella P.E.C. DichiarazionePatente@pec.ispettorato.gov.it entro e non oltre la data del 31 ottobre 2024 in quanto dal successivo 1° novembre in poi l’invio della Dichiarazione non sarà più ammessa;
  • è possibile richiedere quesiti all’Ispettorato del Lavoro scrivendo alla casella e-mail PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it, anche per il tramite di un proprio delegato esperto in maniera di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Una misura senza precedenti nella qualificazione delle imprese”: così ha dichiarato il Ministro del Lavoro Marina Calderone in risposta al Question Time alla Camera dei Deputati del 26 settembre.

Per l’ottenimento dellaPatente a Crediti” (la quale conterrà l’eventuale decurtazione dei crediti con gli eventuali illeciti commessi e la quale sarà rilasciata in formato digitale) è necessario depositare l’istanza – anche con l’intervento di un soggetto delegato come, ad esempio, le imprese di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – per il tramite del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che sarà attivo dal 1° ottobre ed, inoltre, ogni datore di lavoro interessato dal nuovo obbligo normativo in questione dovrà rispettare diversi obblighi “informativi” tra cui quello di comunicare il tutto entro 5 giorni agli R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e agli eventuali R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

I diversi requisiti (che in totale sono 6) per ottenere la “Patente a Crediti”, i quali non sono sempre tutti assieme richiesti come è stato precisato dalla prima Circolare n° 4 del 2024 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, possono essere differenti in relazione all’attività esercitata, al personale dipendente e alla tipologia e valore dei lavori da eseguire e sono di seguito riportati:

  • certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  • D.U.R.C. in corso di validità;
  • D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) qualora vi sia almeno un lavoratore, sia se trattasi di un dipendente che del titolare o di un socio o di un collaboratore;
  • attestati dei corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • nomina del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) qualora vi sia almeno un lavoratore, sia se trattasi di un dipendente che del titolare o di un socio o di un collaboratore;
  • certificazione di regolarità fiscale.

Invece, la sanzione amministrativa prevista sarà pari al 10% del valore dei lavori e in ogni caso non inferiore ai 6 mila euro e sarà inflitta sia al Titolare della “Patente a Crediti” e sia al Committente dei lavori qualora si acceda nei cantieri edili senza la “Patente a Crediti” oppure qualora si acceda con la Patente dotata di un Credito inferiore a 15.

Dunque, il numero minimo di crediti necessari per lavorare nei cantieri è 15.

Agli iniziali 30 crediti attribuiti a tutte le imprese interessate dalla nuova normativa in questione si potrà procedere alla reintegrazione dei crediti qualora si abbia meno di 15 crediti per il tramite di attività riconosciute da una apposita Commissione ed, inoltre, si potranno aggiungere ulteriori 30 crediti riconosciuti per l’anzianità afferente alla regolarità e alla correttezza mantenuta da quei datori di lavoro più virtuosi.

Ancora, la “Patente a Crediti” potrà essere sospesa fino a 12 mesi, qualora si verifichino infortuni mortali oppure casistiche di inabilità permanente assoluta o parziale, oppure potrà essere revocata (e richiesta nuovamente soltanto dopo 12 mesi dalla data della revoca) qualora si accerti la non veridicità di una o più dichiarazioni fornite in merito agli specifici requisiti richiesti.

Concludendo, qualora si perfezioni una fusione, anche per incorporazione, la nuova persona giuridica acquisirà il punteggio dell’impresa titolare della patente con il maggior numero di crediti ed, infine, qualora si perfezioni una trasformazione il nuovo soggetto imprenditoriale conserverà il punteggio dell’impresa trasformata o conferente.

È stata istituita nel 2010 dalla Assemblea delle Nazioni Unite, in occasione del 21 agosto di ogni anno, la giornata del “World Entrepreneurs Day” e vale a dire la “Giornata Mondiale dell’Imprenditore” a cui noi abbiamo convenuto di aggiungere anche la figura del Professionista in quanto sappiamo perfettamente – rimanendo nel nostro campo composto da Imprese e dai differenti Professionisti d’Impresa – che la crescita strutturale ed autentica di ogni singola attività produttiva passa per la categoria dei diversi Consulenti Aziendali che raggruppa, giusto per elencare le principali professionalità in questione, il Consulente del Lavoro, il Commercialista, il Tributarista, il Consulente di Direzione e di Organizzazione Aziendale, il Consulente Digitale e così discorrendo.

Di conseguenza, noi del sindacato datoriale FederPartiteIva e di EB01 Ente Bilaterale e Organismo Paritetico – Altri Enti e Fondi auguriamo una “Buona Giornata degli Imprenditori e dei Professionisti” a tutti gli Imprenditori e a tutti i Professionisti

perché per noi è indispensabile rievocare ogni anno questo appuntamento in quanto intendiamo celebrare chi ha intenzione di mettersi in proprio e, soprattutto, chi ha fondato un’impresa o uno studio professionale e, dunque, tutti coloro che ogni giorno lavorano senza sosta per creare benessere e occupazione (anche se secondo noi non era il caso di festeggiarla durante le ferie estive)

ed, anche, per il motivo per cui noi ci impegniamo sempre, nel nostro piccolo, a diffondere la cultura imprenditoriale e quella professionale con l’intento permanente di attribuire il giusto riconoscimento sociale al contributo quotidiano che ogni singolo Imprenditore ed ogni singolo Professionista apporta allo sviluppo del nostro Paese e della nostra Nazione.

Come di consueto, riportiamo una estrema sintesi dello studio “MOVIMPRESE” dell’anno 2023 – i cui dati sono stati forniti dal Registro delle Imprese i quali poi sono stati elaborati da UnionCamere e da InfoCamere, entrambe entità delle Camere di Commercio – il quale è incentrato sulle imprese e sui professionisti operanti in Italia:

nel 2023 si è registrato un incremento di 42mila imprese (+0,7%), con un numero stabile di nuove iscrizioni e un aumento delle chiusure (+2,1%). I settori più vivaci sono stati l’edilizia, il turismo e la consulenza aziendale.

L’edilizia, i consulenti aziendali e i Bed & Breakfast hanno visto un aumento, mentre si è verificata una diminuzione nel commercio, nell’agricoltura e nella manifattura.

Secondo il Presidente di UnionCamere, Andrea Prete, l’incremento di 42mila imprese in un anno segnato dall’incertezza è un risultato positivo. La crescita maggiore è stata registrata nei settori previsti, come il turismo, in ripresa dopo la pandemia, e le attività di consulenza aziendale e professionali, scientifiche e tecniche, caratterizzate da capitale umano qualificato che contribuisce significativamente allo sviluppo.

Nonostante l’inflazione, le tensioni geopolitiche e i cambiamenti tecnologici, il saldo 2023 delle imprese italiane è rimasto positivo, anche se non in tutti i settori.

Oltre il 70% delle nuove imprese registrate si concentrano nei tre macro-settori delle costruzioni, del turismo e delle attività professionali.

Tra questi, il comparto delle costruzioni ha registrato la crescita più significativa con 13.541 imprese in più (+1,62%), nonostante l’incertezza legata ai bonus edilizi.

Anche le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno visto un aumento di 11mila imprese, grazie soprattutto al boom della consulenza aziendale e amministrativo-gestionale (+6.000 imprese, +8%).

Il settore turistico ha avuto un anno positivo, con 3.380 nuove attività di alloggio (+5,13%) e 3.015 nuovi bar e ristoranti (+0,77%). Anche le attività immobiliari hanno contribuito alla crescita, con un aumento di 5.197 imprese (+1,72%).

In contrasto con questi risultati positivi, i settori più tradizionali hanno continuato a ridurre la loro presenza. Il commercio ha registrato una diminuzione di 8.653 attività (-0,6%), concentrata soprattutto nel commercio al dettaglio, che ha perso quasi 7.700 unità.

L’agricoltura ha visto una riduzione di 7.546 imprese (-1,05%), mentre la manifattura ha perso 2.962 imprese (-0,56%), con l’unica eccezione delle imprese di riparazione, manutenzione e installazione di macchinari, che hanno registrato un aumento (+1.137 unità), insieme a una stabilità nelle industrie di cantieristica navale, aerospaziale e ferroviaria (+56) e delle bevande (+37).

Dal punto di vista geografico, tutte e quattro le aree del Paese hanno visto una crescita imprenditoriale. Il Mezzogiorno ha contribuito con 14.948 nuove imprese, rappresentando oltre un terzo del saldo nazionale, seguito dal Nord-Ovest (+11.210) e dal Centro (+10.626).

Diciassette delle venti regioni italiane hanno registrato un saldo positivo. In termini assoluti, le regioni con la performance migliore sono state la Lombardia (+10.562 imprese), il Lazio (+9.710) e la Campania (+6.351). Il Lazio ha registrato la crescita più elevata in termini relativi (+1,59%), seguito da Lombardia (+1,12%) e Campania (+1,04%).

Per quanto riguarda le forme organizzative, il sistema imprenditoriale si è ulteriormente rafforzato, con un saldo positivo interamente dovuto alla crescita delle società di capitale, che sono aumentate di 57.846 unità (+3,1%), in linea con il 2022.

Al contrario, le imprese individuali hanno subito una lieve flessione anche se rappresentano ancora la metà del totale delle imprese esistenti (50,6%) con una diminuzione di quasi 2 mila unità (-0,1%).

I dati completi dell’indagine sono disponibili sul sito internet www.infocamere.it/movimprese

Il nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva e gli uffici di EB01 Ente Bilaterale e Organismo Paritetico – Altri Enti e Fondi augurano buone vacanze a tutte le imprese e a tutti i professionisti aderenti nonché a tutti i propri delegati e referenti territoriali.

Gli uffici di FederPartiteIva e di EB01 resteranno chiusi per ferie dal 1° agosto fino al 31 dello stesso mese.

Per effetto della conversione del Decreto Legge n. 19 del 2024 per il tramite della Legge n. 56 del 2024, in caso di appalti e di subappalti i lavoratori dipendenti hanno diritto a percepire un trattamento economico e normativo “adeguato” a prescindere dal CCNL applicato dall’impresa e, vale a dire, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello stabilito dal CCNL sottoscritto dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale aderente con il comparto economico e con l’ambito territoriale afferenti con i lavori individuati dall’appalto o dal subappalto.

Quando parliamo di appalti e di subappalti non ci riferiamo esclusivamente all’edilizia ma a tutti i settori economici.

Quindi, è bene precisare che – ad esempio nel caso di un’impresa edile che si aggiudica un appalto sulle mense scolastiche – si dovrà prendere in riferimento il C.C.N.L. comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale afferente al comparto della “ristorazione collettiva”, mentre, in merito alla “zona” territoriale di applicazione del C.C.N.L. in questione c’è da ricordare soltanto che bisogna applicare, se esistono chiaramente, anche gli eventuali “Accordi Sindacali di Secondo Livello” del comparto in questione cuciti su misura per l’ambito comunale o anche per un ambito territoriale più esteso ma che sia comunque inferiore a quello provinciale.

In tutto questo, sono tenuti al controllo gli Ispettori del Lavoro, in primis ma non solo, i quali potranno emettere una diffida accertativa per crediti patrimoniali ai sensi dell’ex art. 12 del Decreto Legislativo n. 124 del 2004 con l’elencazione dei crediti riscontrati dalla comparizione tra il CCNL “leader” ed il CCNL “applicato” nei confronti dei tre soggetti individuati e, ossia, il committente, l’appaltatore e il subappaltatore i quali, se non vi ottemperano, saranno costretti a subire il relativo provvedimento che acquisterà efficacia di titolo esecutivo.

Dunque, l’impresa aggiudicatrice di un appalto o di un subappalto non è obbligata a cambiare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro che già applica in quanto è soltanto vincolata a rispettare, per l’intero periodo dell’appalto o del subappalto, le disposizioni introdotte dalla Legge n. 19 del 2024.

Tali novità normative si applicano anche ai Committenti poiché potrebbero essere coinvolti a presentarsi dinanzi il Tribunale, entro i due anni dalla data di conclusione del contratto di appalto o di subappalto e perché obbligati in solido con l’appaltatore e il subappaltatore, su iniziativa di quei lavoratori che non potranno recuperare nulla o poco dagli stessi appaltatori e subappaltatori.

Il giorno 3 giugno, recentemente passato, il mondo delle attività produttive e, dunque, quello di tutte le Partite Iva ha festeggiato la “Giornata di Liberazione dalla Tasse” oppure la “Giornata di Liberazione Fiscale” la quale è meglio conosciuta come la giornata del “Tax Freedom Day”.

Come sempre, dal 1995 ad oggi, tale avvenimento è frutto dell’analisi statistica prodotta dall’Ufficio Studi della CGIA di Mestre che stima in 154 giorni, comprensivi dei sabati e delle domeniche, la durata tramite cui quest’anno ogni impresa ed ogni professionista siano riusciti a saldare tutti i costi fiscali liberandosi dal pagamento delle tasse afferenti al 2023 e, quindi, dal giorno 4 giugno i contribuenti hanno iniziato a lavorare esclusivamente per soddisfare le proprie esigenze aziendali e personali.

Confrontando lo studio dell’anno precedente, la CGIA di Mestre ha constatato che quest’anno ci si è “liberati” dal peso fiscale appena un giorno prima.

La nostra Nazione, con la pressione fiscale pari al 42,5%, risulta essere ancora in testa alla classifica dei Paesi con la più alta tassazione, dietro soltanto alla Francia con il 45,8%, al Belgio con il 45,3%, alla Danimarca con il 44,5% e all’Austria con il 42,9%, mentre, la media europea raggiunge la percentuale del 40,3%.

Con tale avvenimento annuale, il nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva assieme ad EB01 Ente Bilaterale e Organismo Paritetico – Altri Enti e Fondi intendono porre sempre l’attenzione sull’eccessiva pressione fiscale la quale, come sappiamo, non giova per la crescita economica e, dunque, sociale dell’Italia in quanto i “lacci e lacciuoli” di derivazione statal-burocratica non fanno altro che opprimere chi fa impresa i quali, a loro volta, non potranno incidere positivamente sul benessere dei contribuenti stessi e, in generale, dei cittadini e delle famiglie italiane.

Il giorno 2 giugno 1946 gli Italiani si recano alle urne per scegliere tra la Monarchia e la Repubblica ed, infine, per eleggere i deputati all’Assemblea Costituente.

La Repubblica ottiene il 54,27% dei voti mentre la Monarchia ne ottiene il 45,73%.
Oggi è il compleanno della nostra Repubblica e, dunque, il nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva ed EB01 Ente Bilaterale e Organismo Paritetico – Altri Enti e Fondi augurano a tutti i cittadini italiani di trascorrere una buona Festa della Repubblica!

Recentemente, con l’approvazione del Decreto Legge n° 60 del 7 maggio 2024 meglio conosciuto come il “Decreto Coesione”, sono state introdotte novità in materia dei rapporti di lavoro.

È stato così denominato perché si è inteso realizzare l’obiettivo della “coesione” il quale è stato individuato in sede di revisione del PNRR e, dunque, per finalizzare adeguatamente i relativi interventi di politica di coesione 2021 – 2027 i quali sono destinati per ridurre i divari esistenti tra i diversi ambiti territoriali della nostra Nazione.

Nella sostanza, il Decreto Coesione è incentrato sulle misure che favoriscono l’auto-imprenditorialità e l’auto-impiego in generale, l’occupazione delle donne e dei giovani ed, infatti, ben 2,8 miliardi di euro sono stati destinati sul Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro 2021 – 2027”, sull’altro Programma Nazionale “G.O.L. Garanzia Occupabilità dei Lavoratori” ed, infine, sulle politiche di sostegno per la riconversione delle competenze dei dipendenti appartenenti alle grandi imprese che versano in crisi economica.

Si elencano i principali interventi del Decreto Coesione i quali sono i seguenti:

1) politiche di formazione, di orientamento e di tutoraggio a favore dell’auto-impiego nell’ambito dell’impresa e nell’ambito delle professioni e del lavoro autonomo in generale.
Nel dettaglio, gli interventi in questione sono quelli racchiuse nella misura denominata “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e in quella di “Resto al Su 2.0” che si rivolgono ai giovani under 35 e ai disoccupati destinatari della misura “G.O.L. Garanzia Occupabilità dei Lavoratori”;

2) doppio incentivo della durata massima di 3 anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) per quei lavoratori under 35 i quali avvieranno un’impresa nel settore strategico afferente allo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica che consiste sia nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro entro il limite di 800 euro mensili per ciascun dipendente under 35, assunto dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con un contratto a tempo indeterminato (ad eccezione dell’apprendistato e del lavoro domestico) e sia nell’ottenimento di un contributo di 500 euro mensili da richiedere all’INPS;

3) Bonus “Giovani” che dà diritto per un periodo massimo di 24 mesi all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro entro il limite mensile di 500 euro per ciascun dipendente under 35 assunto, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con un contratto a tempo indeterminato (ad eccezione dell’apprendistato e del lavoro domestico). Tale importo viene esteso a 650 euro mensili se le assunzioni in questione sono inerenti a quelle imprese che operano nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna;

4) Bonus “Donne” che dà diritto per un periodo massimo di 24 mesi all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro entro il limite mensile di 650 euro per ciascuna donna assunta, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con un contratto a tempo indeterminato (ad eccezione dell’apprendistato e del lavoro domestico). Tale incentivo è destinato alle donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della Z.E.S. Unica per il Mezzogiorno e a quelle donne di qualunque età disoccupate da almeno 24 mesi e residenti in qualunque regione d’Italia;

5) Bonus “Z.E.S. UNICA PER IL SUD” (Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno) che dà diritto per un periodo di 24 mesi all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro entro il limite mensile di 650 euro per ciascun dipendente under 35 (disoccupato da almeno 24 mesi) assunto, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con un contratto a tempo indeterminato da quelle imprese che impiegano fino a 10 lavoratori dipendenti e che operano nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna;

6) modifiche alla piattaforma S.I.I.S.L. (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) che permetterà, su base volontaria, alle imprese di pubblicare le proprie richieste di posizioni lavorative vacanti e ai cittadini di ricercare una tipologia di occupazione. Tale piattaforma SIISL sarà implementata con l’intelligenza artificiale per rendere efficace, finalmente, l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Il nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva assieme ad EB01 Ente Bilaterale e Organismo Partitetico – Altri Enti e Fondi augura una buona Festa dei Lavoratori a tutti i propri iscritti e collaboratori perché anche gli imprenditori e i professionisti lo sono!

Buon 1° maggio, dunque, ai soci e dirigenti delle imprese e degli studi professionali iscritti al nostro Sindacato Datoriale e a tutti i nostri collaboratori, dirigenti e delegati territoriali.