Con l’auspicio di tornare al più presto alla normalità!

Fino alla data del 31 marzo 2021 sappiamo perfettamente che non sono ammessi i “licenziamenti per giustificato motivo oggettivo” ad eccezione, però, di quelli convalidati esclusivamente per il tramite di un “accordo collettivo aziendale” che abbia ad oggetto “un adeguato incentivo” per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e limitatamente a quei lavoratori che aderiranno al predetto accordo, ai sensi del comma 311 dell’art. 1 della Legge n° 178/2020, i quali avranno diritto di percepire la prestazione di disoccupazione NASPI.

Con la Circolare INPS n° 111/2020 si ribadisce che tale “accordo collettivo aziendale”, ai fini della percezione della NASPI, va allegato unitamente alla relativa richiesta di indennità di disoccupazione il quale, però, non va depositato presso il Ministero del Lavoro secondo le previsioni dell’art. 14 del D.Lgs. n° 151/2015.

Pertanto, non sono ammessi accordi collettivi territoriali oppure nazionali e, quindi, sono validi i licenziamenti per g.m.o., con il diritto per i lavoratori di riscuotere la NASPI, esclusivamente se formalizzati per il tramite degli accordi collettivi di natura aziendale.

Poiché sono emersi dubbi interpretativi provenienti da alcune filiali territoriali dell’INPS circa l’espressione utilizzata dal Legislatore nel menzionare che l’accordo collettivo aziendale sia stipulato “dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, si precisa – mediante il Messaggio INPS n° 689 del 17 febbraio 2021 – che è sufficiente la firma anche di una sola organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale.

Sul periodo precedente si intuisce che le R.S.A. oppure le R.S.U. non potranno sottoscrivere tali accordi e, riflettendo, consideriamo che queste potranno siglare tali documenti “ad abundantiam” e, pertanto, aggiungendosi alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tali interruzioni “consensuali” formalizzati con il predetto “accordo collettivo aziendale” dei rapporti di lavoro vanno riportati con il Codice Tipo cessazione “2A” all’interno del flusso Uniemens come previsto dal Messaggio INPS n° 528 del 5 febbraio 2021. Ed, infine, le imprese che hanno già utilizzato codici diversi sono tenuti a fare le opportune rettifiche.

Ma cosa dovrà contenere tale accordo collettivo aziendale?

La normativa emanata su questo punto durante tutta questa emergenziale è abbastanza scarna ed, infatti, ha riportato soltanto le indicazioni inerenti il contenuto (incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo) e, quindi, si reputano questi elementi:

– i profili dei lavoratori che si considerano in eccedenza senza l’indicazione dei nominativi dei lavoratori in questione;
– le somme destinate all’incentivo all’esodo parametrate sul numero delle mensilità riconosciute e diversificate in ragione dell’anzianità lavorativa, del livello o della categoria professionale o di situazioni personali ben conosciute;
– la data entro la quale i lavoratori interessati dovranno esprimere il loro consenso mediante la sottoscrizione dell’accordo;
– l’eventuale sede in cui formalizzare che può essere, oltre alla sede lavorativa, una “sede protetta” ossia la Sede Sindacale oppure l’apposita Commissione di Conciliazione dell’Ispettorato del Lavoro. Se l’incentivo all’esodo verrà elargito in “sede protetta” (Sede Sindacale oppure Ispettorato del Lavoro) il lavoratore non sarà tenuto alla conferma della risoluzione consensuale mediante la procedura informatica prevista dal D.M. del Ministro del Lavoro a seguito della previsione dell’art. 26 del D.Lgs. n° 151/2015.

Concludendo, si precisa che il datore di lavoro – con la stipula di tali accordi collettivi aziendali – è obbligato al pagamento del ticket di ingresso alla NASPI come sancito dall’art. 2, comma 31, della Legge n° 92/2021 e dalle Circolari INPS n° 140/2021, n° 44/2013 e n° 40/2020. Quest’ultima chiarisce, in maniera esauriente, sia le modalità di calcolo e sia le ipotesi nelle quali il ticket non è dovuto come ad esempio nei casi di c.d. “isopensione” ex art. 4, commi da 1 a 7 ter, della Legge n° 92/2021, di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un dipendente già pensionato, di risoluzione consensuale in “sede protetta” ex art. 410 e 411 del C.p.C. con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti come precisato dal Ministero del Lavoro con la Nota del 12 febbraio 2016 e così discorrendo.

FederPartiteIva si stringe attorno alla comunità di Codogno e a tutto il resto del Paese dichiarando, rimanendo nella propria umiltà, che bisogna guardare avanti ed essere ottimisti nella ripresa senza, però, mai abbassare la soglia di attenzione nei confronti di questo virus.
Non bisogna essere terrorizzati ma neanche bisogna prendere sotto gamba questa emergenza sanitaria.
Con rispetto riportiamo il link del giornale “Il Cittadino” che si interessa di Codogno e di tutta la zona del Lodigiano:
https://www.ilcittadino.it/stories/Cronaca/codogno-ricorda-il-primo-anno-del-covid_65625_96/

Più di tutte, l’abbattimento incisivo della pressione fiscale è considerata da FederPartiteIva come la misura principale da prendere immediatamente in considerazione per salvare il nostro Paese.
Gli imprenditori e i professionisti hanno urgente necessità di ottenere un alleggerimento del carico fiscale in quanto è sotto gli occhi di tutti che, soltanto in tale maniera, avranno a disposizione una adeguata somma di denaro utile per ritornare ad investire perché sappiamo perfettamente che la banche non sono più proiettate verso le micro e piccole imprese e perché, soltanto attivando continui investimenti, che un’impresa oppure uno studio professionale può continuare a sopravvivere e allo stesso tempo pianificare futuri progetti di crescita e/o di rafforzamento economico e patrimoniale.

Una particolare nostra richiesta in tal senso riguarda l’abbassamento cospicuo del cuneo fiscale per le assunzioni delle donne che pagano il prezzo più alto del nostro sistema economico e sociale. Così facendo le imprese non saranno disincentivate a trovare una “soluzione” per licenziare donne in prossimità di gravidanze.
Ancora, per noi di FederPartiteIva sarebbe auspicabile che si abbattesse la pressione fiscale anche per le imprese neo-costituite da donne e dai giovani under 30.

Sarebbe opportuno, per queste ultime due casistiche, abbassare drasticamente le imposte previdenziali destinate all’INPS per i primi due anni e al massimo per i primi tre esercizi.
Cogliamo l’occasione noi di FederPartiteIva di riproporre a tutti i partiti politici presenti nel nostro Parlamento l’abolizione del “solve et repete” da quei processi tributari, avviati verso la controparte rappresentata dallo Stato Italiano, il quale è quel principio secondo cui un’impresa oppure un professionista oppure un singolo cittadino contribuente è obbligato prima a pagare un’imposta oppure una specifica tassa per poi procedere legalmente a richiedere un risarcimento per i danni subiti.

Ancora, sarebbe necessario sburocratizzare l’Apparato Statale rendendo possibile l’avviamento di un’attività produttiva in soli sette giorni lavorativi per il tramite di un meccanismo di silenzio-assenso e di autocertificazioni con l’intento di velocizzare i tempi delle autorizzazioni necessarie.

Infine, è chiaro che la politica si faccia carico – con l’introduzione di adeguate misure di politiche attive, di formazione continua e di prepensionamenti e con una riforma degli ammortizzatori sociali – anche della fase post-blocco dei licenziamenti che sarà operativo di certo fino al prossimo 31 marzo ad eccezione, si immagina, per il settore della ristorazione e del turismo che ha pagato e che sta ancora pagando il costo più alto.

Sappiamo perfettamente tutti noi che l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando si intreccia con la crisi economica e sociale del Paese.
Pertanto, è fondamentale garantire all’interno della propria impresa e del proprio studio professionale un ambiente di lavoro il più possibile salubre anche perché si tratta di un dovere morale, oltre che di natura legale, che tutti i datori di lavoro dovranno adempiere.

Ma come bisogna comportarsi se un dipendente si rifiuta di sottoporsi al vaccino anti Covid-19?

Anche se non si può imporre il vaccino, ad eccezione di poche casistiche, come sancito dall’articolo 32 della nostra Costituzione qualora il dipendente in questione manifesti una incompatibilità patologica con la somministrazione del vaccino, come la presenza di un’allergia ai farmaci oppure uno stato di gravidanza, si dovranno attivare diverse scelte le quali sono:

1) avviare l’attività lavorativa in modalità agile (smart working) dove è possibile;
2) spostare il dipendente verso un’altra attività lavorativa che non implichi danni alla salute all’interno del luogo di lavoro e che sia il più possibile affine alle competenze possedute;
3) spostare il dipendente a mansioni inferiori se non è possibile garantire quanto previsto al punto precedente;
4) trasferire il lavoratore in un’altra unità lavorativa o cantiere che garantisca il proseguimento della prestazione lavorativa in uno stato salubre;
5) sospendere il dipendente dall’attività lavorativa.

Invece, qualora il dipendente in questione si rifiuti di vaccinarsi (cosiddetta persona “no vax”) per una propria valutazione personale e non scientifica il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore sia dall’attività lavorativa e sia dalla retribuzione in quanto l’impresa e il professionista non sono obbligati a conciliare le esigenze personali del prestatore di lavoro, se non nei casi attinenti situazioni di disagio psico-fisico compravate dai medici, onde evitare la diffusione del virus da SARS-CoV-2.

Nei rapporti con le persone “no vax” si consiglia di attivare la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, se diversamente non sono applicabili altre misure di interventi, fin quando non si raggiungerà l’IMMUNITA’ DI GREGGE, ricordando allo stesso tempo che, l’articolo 20 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro sancisce che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Ricordando che il datore di lavoro non può imporre il vaccino in quanto si scontra con l’articolo 32 della Costituzione Italiana – il quale, al secondo comma, sancisce che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” – e ricordando, ancora, che all’articolo 279 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro si dispone l’obbligo del vaccino ai lavoratori in contatto con i pazienti (ospedali, RSA e strutture similari) si consiglia di richiedere la somministrazione del vaccino nei seguenti casi:

– lavoratori a stretto contatto con i cibi;
– lavoratori a contatto con altre persone in luoghi di lavoro che non permettono un adeguato distanziamento sociale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.322 del 30.12.2020) della Legge n.178 del 30 dicembre 2020 (cd. Legge di bilancio 2021), a decorrere dal 01.01.2021, sono entrate in vigore numerose novità in materia fiscale.

Dalla proroga degli interventi edilizi al rinnovato credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” al 30.6.2023), dal bonus idrico alla proroga al 2022 del credito d’imposta in ricerca e sviluppo e formazione “4.0”, dall’esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021 per gli immobili connessi alle attività del settore turistico, della ricettività alberghiera e degli spettacoli alla rivalutazione di quote e terreni con aliquota ferma all’11% anche per il 2021, dall’abolizione del cd. “esterometro” alle disposizioni in materia di consultazione e predisposizione del precompilato Iva.

Molti, quindi, i temi “caldi” sui quali occorre prestare particolare attenzione, ma anche tante le disposizioni in “stand-by” nell’attesa dei decreti attuativi.

Fonte: www.edotto.com

SCARICA QUI la Sentenza del TAR del Lazio n. 13962 del 24 dicembre 2020

Con tale sentenza si è ribadito – come già espresso nella Circolare INPS n° 47 alla lettera d. 1.1) del 28/03/2020 – che gli ARTIGIANI non sono obbligati, contestualmente alla presentazione della domanda di ammortizzatore sociale con CAUSALE “Covid-19” – a versare la contribuzione mensile di natura economica a FSBA e a EBNA (nonostante abbiano applicato i CCNL i quali prevedono il versamento mensile al Fondo di Solidarietà Bilaterale denominato “FSBA” e quello al relativo Ente bilaterale denominato “EBNA”) esclusivamente in questa fase di emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Riportiamo per completezza anche la lettera d. 1.1) della Circolare INPS n° 47 del 28/03/2020 che recita:

d. 1.1) Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato
In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

 

Noi di FederPartiteIva siamo stati un Vostro supporto dall’inizio di questa emergenza sanitaria che ha attraversato quasi tutto il 2020.
E ci siamo anche oggi grazie a tutti i nostri Delegati e a tutti i nostri Dirigenti territoriali presenti nelle diverse province.
Auguriamo a tutti coloro che collaborano con noi e a tutti i nostri iscritti un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo!
videosorveglianza

Videosorveglianza: le regole inerenti la privacy da rispettare con l’installazione delle telecamere

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato alcune FAQ concernenti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati.

I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate. Le Faq tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’EDPB.
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decreto ristori

Chiarimenti dell’INPS per fruire degli ammortizzatori sociali previsti nel Decreto Ristori

 

L’INPS, con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, illustra le ulteriori misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto legge n. 137/2020 (cd. Decreto “Ristori“) e fornisce le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
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