La condotta di un Datore di Lavoro non può essere considerata “anti-sindacale” se questa consiste nell’informare direttamente i propri Dipendenti, anche se si scavalcano i Sindacati dei Lavoratori con i quali si è in trattativa sindacale.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna con proprio decreto del 22 settembre 2025 che, dunque, la riconosce come una modalità di condotta corretta nei confronti dei Sindacati dei Lavoratori non configurandosi, infatti, come comportamento “anti-sindacale” quello tenuto dal Datore di Lavoro in questione il quale si era limitato semplicemente a trasmettere, ad ogni singolo Dipendente, diverse comunicazioni in cui esponeva la posizione aziendale su tutti i punti oggetto della vertenza sindacale in corso.
Tale ricorso al Tribunale è stato attivato dai Sindacati dei Dipendenti – ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori in virtù degli interessi collettivi di cui sono portatrici le Organizzazioni Sindacali – che hanno denunciato tale comportamento dell’impresa in questione asserendo che sono state lese sia la libertà sindacale e sia la reputazione e l’immagine dei medesimi sindacalisti.
In sintesi, le Organizzazioni Sindacali si erano rivolte al Tribunale per ottenere sia un risarcimento dei danni e sia un decreto immediato che vietasse all’amministrazione dell’impresa di trasmettere note scritte, e anche quelle di natura verbale, direttamente ad ogni singolo lavoratore.
Invece, l’Autorità Giudiziaria adita ha sancito che il comportamento dell’impresa datrice di lavoro in questione non si può configurare come un condotta “anti-sindacale” in quanto non ha ostacolato la trattativa sindacale in corso, non ha limitato il diritto di sciopero ed, infine, non ha leso la reputazione e l’immagine delle sigle sindacali coinvolte nella vertenza sindacale.











