La condotta di un Datore di Lavoro non può essere considerata “anti-sindacale” se questa consiste nell’informare direttamente i propri Dipendenti, anche se si scavalcano i Sindacati dei Lavoratori con i quali si è in trattativa sindacale.

Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna con proprio decreto del 22 settembre 2025 che, dunque, la riconosce come una modalità di condotta corretta nei confronti dei Sindacati dei Lavoratori non configurandosi, infatti, come comportamento “anti-sindacale” quello tenuto dal Datore di Lavoro in questione il quale si era limitato semplicemente a trasmettere, ad ogni singolo Dipendente, diverse comunicazioni in cui esponeva la posizione aziendale su tutti i punti oggetto della vertenza sindacale in corso.

Tale ricorso al Tribunale è stato attivato dai Sindacati dei Dipendenti – ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori in virtù degli interessi collettivi di cui sono portatrici le Organizzazioni Sindacali – che hanno denunciato tale comportamento dell’impresa in questione asserendo che sono state lese sia la libertà sindacale e sia la reputazione e l’immagine dei medesimi sindacalisti.

In sintesi, le Organizzazioni Sindacali si erano rivolte al Tribunale per ottenere sia un risarcimento dei danni e sia un decreto immediato che vietasse all’amministrazione dell’impresa di trasmettere note scritte, e anche quelle di natura verbale, direttamente ad ogni singolo lavoratore.

Invece, l’Autorità Giudiziaria adita ha sancito che il comportamento dell’impresa datrice di lavoro in questione non si può configurare come un condotta “anti-sindacale”  in quanto non ha ostacolato la trattativa sindacale in corso, non ha limitato il diritto di sciopero ed, infine, non ha leso la reputazione e l’immagine delle sigle sindacali coinvolte nella vertenza sindacale.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 147 del 28 ottobre 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

Incentivi per le imprese virtuose e potenziamento della vigilanza

Le norme incentivano le misure di riduzione degli infortuni sul lavoro e premiano i datori di lavoro virtuosi, potenziando al contempo le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.

Tra l’altro, si prevede:

  • revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli. A partire dal 1° gennaio 2026, si autorizza l’INAIL alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, con l’obiettivo di premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza. Sono inoltre introdotte specifiche cause di esclusione dal bonus;
  • per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese dovranno dimostrare l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni. A queste imprese virtuose verrà riservata una quota delle risorse programmate dell’INAIL;
  • subappalto e strumenti digitali. Il decreto orienta l’attività di vigilanza dell’INAIL in modo mirato nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato). Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per il badge di cantiere e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Inoltre, si individueranno gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (oltre al settore edile);
  • potenziamento dell’apparato ispettivo e promozionale. Il testo prevede il potenziamento dell’organico dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Formazione, indennizzi e tutela specifica

Il decreto interviene in modo incisivo anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra l’altro:

  • rafforzamento della formazione per RLS. L’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento;
  • sicurezza studenti (scuola-lavoro). Si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell’INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
  • near miss e prevenzione. Viene promossa l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;
  • visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;
  • destinazione sanzioni. Le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate in via esclusiva per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale.

Fonte: sito internet del Governo Italiano