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Da oggi le micro-imprese rischiano molto di più se licenziano un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015

La Sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026 emanata dalla Corte Costituzionale complica maggiormente la vita alle micro-imprese, vale a dire di quelle con meno di 15 dipendenti e con meno di 5 se trattasi di imprese agricole, che sono alle prese con il licenziamento senza validi motivi nei confronti di un proprio dipendente assunto prima del 7 marzo 2015.

In estrema sintesi, la Corte Costituzionale permetterà ai Giudici del Lavoro di poter risarcire un dipendente, assunto prima del 7 marzo 2015, con un risarcimento che sfora il limite delle 6 mensilità prevista dalla Legge e, precisamente, con un risarcimento che potrà raggiungere le 10 mensilità, se il lavoratore lavora da più di dieci anni, oppure un ristoro pari ad un massimo di 14 mensilità se si lavora da più di venti anni.

In pratica, viene applicata, in maniera ingiusta per il nostro Sindacato Datoriale in quanto una micro-impresa oppure una piccola non ha la stessa solidità di un’impresa media o grande, la stessa regola che prima vigeva esclusivamente per le medie e grandi aziende.

Inoltre, per noi di FederPartiteIva l’equiparazione, nel caso in questione, di una micro-impresa con una grande azienda pregiudica fortemente sia la crescita delle piccole realtà economiche (che ricordiamo essere la stragrande maggioranza del tessuto produttivo italiano che è, appunto, composto da micro e piccole imprese) e sia l’aumento dell’occupazione e, in generale, il miglioramento del mercato del lavoro in quanto i piccoli imprenditori ci penseranno due volte prima di pianificare un nuovo investimento che implica l’assunzione di nuove persone.

E tutto questo, chiaramente, non favorirà la piena occupazione ma l’esatto opposto.

Andando dritto sulla questione, la Corte Costituzionale ha eliminato il tetto delle 6 mensilità (che ricordiamo non è stato mai previsto nei casi di licenziamenti discriminatori oppure di quelli comunicati a voce i quali, comunque, fanno già scattare il reintegro sul posto di lavoro) prevista dalla Legge per le tre motivazioni di seguito riportate:

  • indennizzo poco equo per il dipendente che impediva ai Giudici del Lavoro di risarcire in maniera cospicua nei casi di licenziamento molto gravi;
  • poco deterrente in quanto, sempre secondo la Suprema Corte, la vecchia Legge invogliava gli imprenditori a licenziare in maniera scorretta;
  • disparità tra dipendenti perché si era creata una situazione paradossale in cui le persone assunte dopo la data del 7 marzo 2015 sono riuscite ad ottenere un risarcimento molto più alto di quelli assunti prima di tale data.

Tecnicamente parlando, la Corte Costituzionale, in base alle questione sollevate dal Tribunale di Livorno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della Legge n. 604 del 1966, ossia la norma sui licenziamenti individuali, limitatamente alle parole «se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro» perché sono stati violati diversi articoli della nostra Costituzione.

Concludendo, il Giudice stabilirà il numero delle mensilità per quantificare il risarcimento caso per caso tendo conto dell’anzianità di servizio del dipendente, della dimensione reale dell’impresa, del comportamento di entrambe le parti e della situazione economica del dipendente e dell’impresa.

30 Ottobre 2026/0 Commenti/da FederPartiteIva
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