Finalmente non saranno più configurabili come reati penali gli illeciti relativi alla indebita percezione di erogazioni pubbliche, ivi compresi quelli attinenti agli incentivi sulle assunzioni.
Ricordiamo che il Codice Penale prevede una sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni qualora l’importo dell’agevolazione illecitamente goduta sia pari o superiore all’importo di euro 3.999,96 (al di sotto scatta unicamente la sanzione amministrativa a partire da euro 5.164,00 che verrà sottoposta al vaglio del Prefetto)
Dunque, vi è un sospiro di sollievo per tutte le imprese – grazie all’intervento della Sentenza del Tribunale di Treviso n° 49 del 26 gennaio 2023 – che spesso si vedono contestare a posteriori dall’INPS le applicazioni delle diverse agevolazioni inerenti le assunzioni dei lavoratori dipendenti.
Tale sentenza precisa che non vi è reato e né un illecito amministrativo ex art. 316-ter del Codice Penale (che configura addirittura la truffa nei confronti della Pubblica Amministrazione interessata) neanche qualora la contribuzione venisse in seguito recuperata in quanto si sia attestato che il datore di lavoro abbia goduto illegittimamente di un’agevolazione sulle assunzioni.
Pertanto, la contestazione formalizzata a seguito di un controllo ispettivo sul corretto utilizzo degli incentivi sulle assunzioni non necessariamente presuppone – come anche sancito dalla Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia del 5 febbraio 2020 – che vi sia un comportamento fraudolento, poiché, come ribadito dal Giudice del Tribunale di Treviso la condotta incriminabile dev’essere necessariamente di carattere doloso.