SCARICA QUI la Sentenza del TAR del Lazio n. 13962 del 24 dicembre 2020

Con tale sentenza si è ribadito – come già espresso nella Circolare INPS n° 47 alla lettera d. 1.1) del 28/03/2020 – che gli ARTIGIANI non sono obbligati, contestualmente alla presentazione della domanda di ammortizzatore sociale con CAUSALE “Covid-19” – a versare la contribuzione mensile di natura economica a FSBA e a EBNA (nonostante abbiano applicato i CCNL i quali prevedono il versamento mensile al Fondo di Solidarietà Bilaterale denominato “FSBA” e quello al relativo Ente bilaterale denominato “EBNA”) esclusivamente in questa fase di emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Riportiamo per completezza anche la lettera d. 1.1) della Circolare INPS n° 47 del 28/03/2020 che recita:

d. 1.1) Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato
In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

 

Noi di FederPartiteIva siamo stati un Vostro supporto dall’inizio di questa emergenza sanitaria che ha attraversato quasi tutto il 2020.
E ci siamo anche oggi grazie a tutti i nostri Delegati e a tutti i nostri Dirigenti territoriali presenti nelle diverse province.
Auguriamo a tutti coloro che collaborano con noi e a tutti i nostri iscritti un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo!
videosorveglianza

Videosorveglianza: le regole inerenti la privacy da rispettare con l’installazione delle telecamere

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato alcune FAQ concernenti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati.

I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate. Le Faq tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’EDPB.
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decreto ristori

Chiarimenti dell’INPS per fruire degli ammortizzatori sociali previsti nel Decreto Ristori

 

L’INPS, con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, illustra le ulteriori misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto legge n. 137/2020 (cd. Decreto “Ristori“) e fornisce le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
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transizione

Al via il “nuovo” Piano Nazionale Transizione 4.0 per ottenere il riconoscimento di crediti d’imposta

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto il nuovo “Piano Nazionale Transizione 4.0” che riconosce l’agevolazione fiscale del credito d’imposta, della durata di due anni, per gli investimenti delle imprese circa l’acquisto di beni strumentali (materiali ed immateriali), la ricerca e sviluppo, il design, la formazione per gli imprenditori nonché dei dipendenti, la green economy e l’innovazione.
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licenziamento

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante l’emergenza da Covid-19 è perseguibile con l’incentivo all’esodo definito tramite un accordo sindacale di natura aziendale

 

Premesso che si è in attesa dell’emanazione degli indirizzi operativi da parte del Ministero del Lavoro, in questa fase emergenziale sanitaria da Covid-19 un datore di lavoro potrà licenziare per giustificato motivo oggettivo soltanto in determinati casi tra cui in quello attinente la “risoluzione consensuale” del rapporto di lavoro voluto da entrambe le parti e, pertanto, anche dal dipendente.
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