Di seguito, Vi riportiamo integralmente l’articolo del sindacato CONFINTESA (www.Confintesa.it) con cui il nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva si interfaccia costantemente.

 

La proposta di legge di CONFINTESA sulla certificazione pubblica dei CCNL — 12 articoli, 6 criteri oggettivi, registro con codice univoco — è stata depositata alla Camera il 15 aprile 2026. Un contributo tecnico al confronto che si apre nei prossimi mesi.

In queste ore il dibattito italiano sul lavoro ha messo al centro due parole: contratti pirata. Le stime dell’ufficio studi di Confcommercio indicano che nel solo terziario circa 154.000 lavoratori sono coperti da contratti sotto-standard, con perdite che possono arrivare a 8.000 euro annui e welfare azzerato. Il danno fiscale per lo Stato è valutato in 560 milioni di euro all’anno.
Sono dati che Confintesa condivide e che, del resto, documenta attraverso il lavoro del proprio Centro Studi. È positivo che il tema sia finalmente al centro dell’agenda pubblica, che il Governo abbia scelto di affidare alle parti sociali un percorso di confronto e che i sindacati datoriali e le confederazioni sindacali abbiano riconosciuto la necessità di un intervento condiviso.
Confintesa, in questo quadro, intende offrire un contributo tecnico. Il 15 aprile 2026 è stata depositata alla Camera dei deputati la proposta di legge sulla certificazione pubblica dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il testo è il risultato di oltre un anno di lavoro del Centro Studi di Confintesa ed era già stato depositato al CNEL nel novembre 2025, poi trasmesso a tutti i gruppi parlamentari tra marzo e aprile.

UN METODO, NON UNA TESI
Il punto di partenza della proposta è tecnico, non ideologico. Un CCNL contiene decine di voci: minimi tabellari, scatti di anzianità, indennità, orario di lavoro, ferie, permessi, welfare sanitario, previdenza complementare, formazione, diritti sindacali, tutele normative. Due contratti possono apparire simili sulla carta e produrre, nella sostanza, trattamenti molto diversi. Senza uno strumento di comparazione strutturato, questa differenza resta invisibile — e il lavoratore, l’impresa che compete lealmente, la stazione appaltante non hanno modo di distinguere.
La proposta di legge risponde a questa esigenza con un impianto tecnico. Istituisce un’Autorità indipendente con il compito di certificare i CCNL sulla base di sei criteri oggettivi e misurabili (Art. 4): minimi retributivi conformi all’art. 36 della Costituzione, classificazione professionale coerente con il settore, orario di lavoro, welfare contrattuale, diritti sindacali, coerenza con il codice ATECO. I parametri sono verificabili con metodi standard. La sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale, che ha censurato l’uso di criteri discrezionali nella classificazione dei contratti collettivi, indica la direzione.

IL REGISTRO PUBBLICO E IL CODICE UNIVOCO
L’articolo 5 della proposta istituisce un registro pubblico telematico dei CCNL certificati, con API aperte e un codice univoco obbligatorio nei flussi INPS-Uniemens. È una misura di trasparenza coerente con il percorso di recepimento della Direttiva UE sulla Trasparenza Salariale e con la piattaforma SIISL recentemente attivata dal Ministero del Lavoro. Il codice univoco rende tracciabile, contratto per contratto, cosa viene effettivamente applicato nei rapporti di lavoro.

APPALTI PUBBLICI E LIBERTÀ SINDACALE
Due articoli della proposta meritano attenzione perché toccano temi sensibili. L’Art. 8 stabilisce che negli appalti pubblici potranno essere applicati esclusivamente CCNL certificati: un’evoluzione coerente con l’Art. 11 del D.lgs. 36/2023 sull’equivalenza delle tutele, che supera l’attuale incertezza interpretativa. L’Art. 9 introduce il principio della delega universale: ogni lavoratore potrà scegliere liberamente a quale sindacato versare la quota associativa, indipendentemente dal CCNL applicato dal datore. È un principio di libertà sindacale che rafforza la pluralità della rappresentanza.

UN METODO GIÀ OPERATIVO

Il metodo che la proposta di legge intende rendere istituzionale è già operativo sul portale contrattipirata.it, dove sono pubblicate le schede comparative di oltre 20 contratti collettivi nazionali. Ogni scheda confronta il CCNL Confintesa con il contratto leader del settore su tutti i parametri previsti dall’Allegato I.01 al D.lgs. 36/2023. È un lavoro pubblico, replicabile, consultabile gratuitamente da chiunque — lavoratori, consulenti del lavoro, sindacati datoriali, parlamentari, giornalisti, mondo accademico.

Lo strumento tecnico non sostituisce il confronto politico tra le parti sociali. Lo supporta. Il semestre di negoziato che si apre ha di fronte una scelta di metodo: basare l’intesa su parametri verificabili oppure affidarla alla sola misurazione delle dimensioni organizzative. La proposta di legge e le schede di contrattipirata.it offrono un contributo alla prima strada.

IL MODELLO CONTRATTUALE CONFINTESA
La proposta di legge riflette ciò che Confintesa già fa nei propri contratti. I CCNL firmati da Confintesa prevedono strutturalmente la copertura sanitaria integrativa tramite una mutua qualificata e la previdenza complementare tramite ITAS Vita. Sono elementi di architettura contrattuale, non aggiunte opzionali.

AL FESTIVAL DEL LAVORO 2026
La proposta di legge sarà al centro del convegno «Salario giusto, contratto giusto: cosa serve alle imprese e ai lavoratori», promosso da Confintesa al Festival del Lavoro 2026 (Roma, La Nuvola, 23 maggio), con la partecipazione di parlamentari, giuristi e giornalisti. Confintesa sarà Main Sponsor del Festival con uno stand dedicato, che ospiterà un corner specifico su contrattipirata.it e sulle schede comparative dei CCNL.
Il Festival del Lavoro è il contesto giusto per questo confronto. I Consulenti del Lavoro sono i professionisti che, ogni giorno, applicano concretamente i contratti collettivi nelle buste paga. Dialogare con loro sui contenuti dei contratti — e sugli strumenti tecnici che ne rendono possibile la certificazione — significa radicare il dibattito nella realtà operativa del lavoro.

Il testo della proposta di legge e le schede comparative: www.contrattipirata.it/proposta-di-legge 
Analisi CCNL (oltre 20 settori): www.contrattipirata.it

Il nostro Sindacato Datoriale si ritiene soddisfatto del recente Decreto del 1° maggio denominato “Decreto Salario Giusto” ad eccezione del fatto che non si è ancora voluto scardinare il “perimetro sindacale” e, in parole povere, lo storico “oligopolio sindacale” che opprime la libertà sindacale il quale è composto dalla Triplice Sindacale e, vale a dire, le solite Organizzazioni Sindacali della CGIL, CISL e UIL le quali nutrono un perenne timore di gareggiare in “libera concorrenza” con diversi altri Sindacati maggiormente rappresentativi, come CONFINTESA, che sono molto presenti e influenti sia nella Pubblica Amministrazione che nel Privato Impiego.

A prescindere da quanto prima esposto, il nostro Sindacato Datoriale precisa che è stato redatto un ottimo Decreto il quale è teso sia a contribuire circa la lotta ai “contratti pirata”, creatori del cosiddetto fenomeno del “dumping contrattuale” che produce paghe irrisorie ai danni dei lavoratori dipendenti, – ed, infatti, anche i C.C.N.L. (Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro) stipulati da FederPartiteIva sono degni di essere considerati degli ottimi contratti se, nella sostanza, prevedono un T.E.C. (Trattamento Economico Complessivo) almeno pari a quello previsto dai Contratti denominati “Contratti Leader”e sia a salvaguardare la libertà sindacale e, dunque, con tale Decreto del Governo Italiano sarà sempre garantita la libertà di ogni Imprenditore e di ogni Professionista di poter scegliere liberamente il Sindacato Datoriale a cui affidare le proprie attività di assistenza sindacale.

Nella pratica, viene premiato il metodo della “equivalenza sostanziale” tramite cui è possibile confrontare il “contenuto economico” e il “contenuto normativo” di un qualsiasi CCNL non firmato dalla CGIL, CISL e UIL con quelli denominati “Contratti Leader” (ossia di quelli firmati dalla Triplice Sindacale) i quali sono così definiti, non perché prevedono migliori condizioni di favore per i lavoratori dipendenti, soltanto per prendere atto che sono firmati dai Sindacati storici e, cioè, da quelli nati già a partire dalla nascita della nostra Repubblica Italiana.

Inoltre, il “Decreto Salario Giusto” non introduce un “salario minimo legale” e, in tale maniera, evita che le retribuzioni scendano toccando questa ipotetica soglia minima di salario a danno dei prestatori di lavoro, mentre, introduce il concetto del “salario giusto” che va ad agganciarsi alla Contrattazione Collettiva di Qualità prodotta da quei Sindacati maggiormente virtuosi i quali, così facendo, saranno ritenuti responsabili e, quindi, si sentiranno spronati continuamente a fornire risposte sempre giuste, in base al momento storico che si vive, a tutti i lavoratori dipendenti e, in particolare, di quei lavoratori dei settori economici privati non coperti dai CCNL di qualità.

Una quotidiana responsabilità: oggi è la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

È necessaria un’autentica cultura della salute e sicurezza sul lavoro da diffondere quotidianamente anche in tutti gli ambiti della vita quotidiana e, dunque, non soltanto nei differenti luoghi di lavoro.

Riconosciamo – come misure valide introdotte dal Governo Meloni – sia l’introduzione della Patente a Crediti per il settore dell’edilizia (e per tutte quelle altre realtà produttive che operano in un qualsiasi cantiere temporaneo o mobile) introdotta nel 2024 e sia il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 sulla materia in questione il quale intende sollecitare – in maniera incisiva con una ulteriore formazione ad hoc – ogni datore di lavoro e ciascun preposto e dirigente con poteri di responsabilità.

Infine, il nostro Sindacato Datoriale rinnova la richiesta di facilitare quanti più controlli possibili, chiaramente con l’aumento delle assunzioni di più Ispettori del Lavoro, oltre che l’introduzione di adeguate agevolazioni fiscali per le imprese e di più fondi per le iniziative incentrate sulla diffusione capillare della cultura della prevenzione dei pericoli che si annidano nei luoghi di lavoro, in particolare per quelli ad alto rischio come quello delle costruzioni, del settore chimico e delle attività produttive operanti nel comparto della salute.

Auguriamo a tutte le imprese e a tutti i professionisti nostri iscritti, oltre che a tutti i nostri referenti territoriali, una buona Festa della Liberazione in memoria dell’unione tra gli Italiani e gli Alleati (Stati Uniti d’Ameria e Inghilterra) nel nome della Libertà!

 

Invitiamo tutti a visitare i siti internet della F.I.V.L. (Federazione Italiana dei Volontari della Libertà), della F.I.A.P. (Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane), della A.N.P.C. (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani), della A.N.C.F.A.R.G.L. (Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione) e di tutte le altre appartenenti alla Confederazione Italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane le quali sono importanti organizzazioni partigiane che hanno contribuito significativamente alla Liberazione del nostro Paese e della nostra Nazione.

 

F.I.V.L. www.fivl.eu

F.I.A.P. www.fiapitalia.it

A.N.P.C. www.anpcnazionale.com

A.N.C.F.A.R.G.L. www.combattentiliberazione.it

Il nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva plaude all’istituzione della Giornata del Made in Italy fortemente voluta dall’attuale Governo Italiano e riportiamo, di seguito e al di sotto di una nostra grafica appositamente fatta realizzare dal nostro grafico, le parole del comunicato di oggi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che organizza tutte le iniziative in merito.

 

Il 15 aprile di ciascun anno si festeggia la Giornata nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana.

 

Nell’ambito della Giornata sono previsti eventi – presso le istituzioni, le scuole, le imprese – con l’obiettivo di:

  • riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, anche in relazione al suo patrimonio identitario;
  • responsabilizzare l’opinione pubblica per promuovere la tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani;
  • sensibilizzare i giovani a scegliere le professioni artigianali e creative legate alle eccellenze delle nostre manifatture.

 

Perché il 15 aprile?

La Giornata nazionale del Made in Italy viene celebrata nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, avvenuta il 15 aprile 1452.

La Giornata è stata istituita con la Legge Quadro sulla Tutela del Made in Italy.

Le modalità di presentazione delle candidature alla Giornata 2026 sono state definite con la circolare 30 ottobre 2025.

 

Ecco il link dello spot pubblicitario:

https://www.youtube.com/watch?v=8D4y6oK1Oms

Auguri di Buona Pasqua

alle Imprese e ai Professionisti aderenti al nostro Sindacato Datoriale e al nostro Ente Bilaterale

ed, infine, auguri a tutti i nostri Delegati e Dirigenti Territoriali.

Buone feste da “FederPartiteIva” e da “EB01 Ente Bilaterale e Organismo Paritetico – Altri Enti e Fondi”!!!

Vi riportiamo il link da Instagram di un imprenditore vicentino il quale racconta la propria odissea vissuta con la Mala Giustizia perché questo racconto vale, chiaramente, più di qualunque spiegazione:

 

https://www.instagram.com/reel/DTdqs39gra_/?igsh=MWswbXhubzJrYWVqdA==

 

Prima del nostro brevissimo parere in merito al Referendum del 22 e 23 marzo che Vi abbiamo riportato alla fine del presente articolo, Vi abbiamo trascritto di seguito ogni singola parola del racconto di questo imprenditore vicentino le quali sono le seguenti:

 

“Mi chiamo Olivieri Diego.

Sono stato arrestato la notte del 22 ottobre del 2007 da sei uomini della DIA e tre Carabinieri. Perquisirono tutto: casa e uffici. E mi sequestrarono tutto, dai beni immobili ai conti correnti.

Fu nominato un Custode Giudiziario e ho dovuto dare le dimissioni come Amministratore della mia Impresa.

Nel mandato di arresto era previsto l’isolamento in carcere che significa il 41 bis.

Le accuse che mi riguardarono erano:

  • concorso esterno in associazione mafiosa;
  • traffico internazionale di droga in grandi quantità;
  • riciclaggio di 600 milioni di dollari;
  • e, per finire, insider trading.

Da onesto imprenditore vicentino ero diventato un criminale internazionale.

L’onestà, la fiducia nelle istituzioni, il rispetto della legge e del prossimo, la trasparenza e la rettitudine non sono sufficienti ad  evitare ad un innocente delle atroci sofferenze.

Il lavoro e il successo in campo imprenditoriale non sono premiati ma guardati con sospetto e il sospetto è sufficiente per sbattere in carcere una persona e magari privarla di tutti i suoi beni.

Oggi scelgo di trasformare questa ferita in un impegno.

Per questo voterò SÌ a questo referendum perché la Giustizia diventi effettiva garanzia per ogni cittadino.

La mia vita è cambiata e vivo come se dovessi morire subito e penso come se non dovessi morire mai.”

 

DI SEGUITO LE NOSTRE CONSIDERAZIONI IN MERITO AL REFERENDUM DEL 22 E DEL 23 MARZO.

Ricordiamo che non c’è il quorum e che, dunque, non bisogna superare nessun minimo di persone le quali dovranno recarsi a votare perché, appunto, deciderà la maggioranza di quegli elettori che esprimeranno il proprio voto.

Proprio per questa ragione, è fondamentale recarsi a votare per il SÌ e, nel frattempo, far comprendere già da subito a familiari, amici, colleghi di lavoro e conoscenti che bisogna, già di primo mattino, andare ai seggi con la tessera elettorale e carta d’identità tra le mani.

Terminiamo questo brevissimo articolo facendo presente ai nostri iscritti e ai nostri dirigenti territoriali che, anche dal punto di vista imprenditoriale ed economico in generale, questa attuale Giustizia NON GIUSTA arreca danni enormi la quale, pertanto, va riformata come proposto dal Comitato per il SÌ il quale ci ha spiegato più volte che:

  • la separazione delle carriere tra il P.M. (Pubblico Ministero) e il G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) permetterà al Giudice di non essere più costretto ad accontentare le richieste del P.M. perché con questa attuale normativa il P.M. giudica la carriera del Giudice e, dunque, se vincerà il SÌ la stragrande maggioranza delle richieste di avviare i processi, su volere dei P.M. che spessissimo non hanno prove valide e neanche un indizio generico, non verranno più accettate dai G.I.P. i quali, in questa maniera, potranno concentrarsi sulle reali ipotesi di reato;
  • il sorteggio di quei Magistrati che andranno a far parte dei due nuovi C.S.M. renderà ogni Magistrato libero di poter lavorare senza dover eseguire le direttive impartite dalle diverse correnti politicizzate della Magistratura ed, inoltre, non faranno più carriera quei Magistrati legati a doppio filo con una di queste correnti politiche interne alla Magistratura;
  • l’introduzione della Alta Corte Disciplinare, formata anche da persone esterne alla Magistratura ma dotate di competenze giuridiche ed esperienza come Professori Universitari e Avvocati di lungo corso, provocherà un effetto positivo perché saranno condannati quei Giudici (al momento sono gli unici cittadini e gli unici Professionisti della Pubblica Amministrazione e anche del Privato Impiego che non pagano mai per i loro errori) che avranno sbagliato a giudicare una normale persona, un normale imprenditore o un normale professionista. Nello specifico, i primi tre componenti dell’Alta Corte Disciplinare saranno scelti dal Presidente della Repubblica, altri tre saranno scelti dall’intero Parlamento (e non dalla Maggioranza di Governo) e i restanti sei (e, vale a dire, la metà) saranno sorteggiati tra tutti i Magistrati (Giudici e P.M.).

 

Dunque, con la vittoria del SÌ anche il mondo produttivo sarà più libero di lavorare perché si sentirà più sicuro e tale situazione di ulteriore ottimismo sarà anche il miglior bigliettino da visita che renderà attraente la nostra amata Italia anche agli occhi di tutti gli imprenditori stranieri i quali faranno la gara per investire nei nostri bellissimi territori.

 

FederPartiteIva invita tutti a votare per il SÌ perché è la scelta più giusta, sia per le nostre imprese e sia per ognuno di noi in qualità di normali cittadini di questa bellissima Nazione che si chiama Italia.

La legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce nuove misure per favorire le assunzioni, pensate in un’ottica di flessibilità e riduzione dei costi aziendali. Si tratta di incentivi per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, in aree ZES e agevolazioni contributive per l’assunzione stabile di donne svantaggiate con almeno tre figli minori.

Le novità della legge di Bilancio 2026

La lettura della legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) non prevede, assolutamente, una proroga dello sgravio contributivo presente, con varie modalità, nel “Decreto Coesione” (D.L. n. 60/2024) che ha terminato la propria operatività il 31 dicembre 2025. E’ notizia degli ultimi giorni quella secondo cui il Governo ha presentato un emendamento di proroga di quegli incentivi per un arco temporale limitato: staremo a vedere quale sarà il percorso parlamentare.

Le nuove assunzioni agevolate si concretizzano, al momento, in due ipotesi che possono così sintetizzarsi:

a) assunzioni in zona ZES;

b) assunzioni di donne svantaggiate con almeno tre figli minori.

Assunzioni agevolate in area ZES

La Zona ZES, a cui riferisce il comma 153 dell’art. 1, si è, ulteriormente, ampliata: infatti oltre all’Abruzzo, al Molise, alla Campania, alla Puglia, alla Basilicata, alla Calabria, alla Sicilia e alla Sardegna, per effetto della legge n. 171/2025, comprende anche le Marche e l’Umbria.

L’agevolazione contributiva non è identificata, in quanto la norma parla di esonero parziale, senza specificare l’ammontare che sarà, successivamente, indicato, in base ad una serie di parametri da un Decreto del Ministro del Lavoro “concertato” con quello dell’Economia ed alla cui definizione concorreranno anche l’INAPP, l’INPS ed il CNEL. La disposizione non fissa un termine (sia pure ordinatorio) per l’entrata in vigore.

Il Legislatore si pone l’obiettivo di favorire l’occupazione giovanile stabile, le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e di sostenere lo sviluppo occupazionale dell’area ZES e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali con una spesa (che costituisce anche il limite annuale) pari a 154 milioni di euro nel 2026, di 400 milioni nel 2027 e di 271 milioni nel 2028: tenendo conto di tali scopi il D.M., previsto al successivo comma 154, potrà modulare i benefici per le varie categorie di soggetti interessati (giovani, donne svantaggiate, soggetti over 35 disoccupati di lungo periodo, cassaintegrati, ecc.).

Le assunzioni, operate dai datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori, dovranno essere a tempo indeterminato, sia pure a tempo parziale (ipotesi non esclusa) oppure, si potrà anche procedere a trasformazione di contratti a tempo determinato precedentemente stipulati anche prima del 2025.

La possibilità di procedere alle assunzioni attraverso tale disposizione, al momento, non sussiste, pur se previste per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026: ciò sarà possibile dopo l’emanazione del D.M. “concertato” che dovrà indicare le condizioni soggettive ed oggettive dei diretti interessati e dei datori, nonché l’ammontare del beneficio che, in ogni caso, sarà vincolato al rispetto dell’ art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 che all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

I commi 154 e 155 fissano le modalità entro le quali il provvedimento amministrativo del Ministro del Lavoro, emanato in raccordo con quello dell’Economia, deve operare che possono, così, sintetizzarsi:

a) indicazione degli specifici interventi relative sia alle tipologie contrattuali prese in considerazione, che alle categorie di lavoratori potenzialmente interessati;

b) condizioni indispensabili finalizzate a garantire il rispetto dei limiti massimi di spesa previsti annualmente: probabilmente, sarà l’INPS, come avvenuto in altre occasioni, a monitorare l’andamento dell’incentivo con l’autorizzazione a non procedere nell’esame delle istanze per la fruizione dei benefici qualora, anche in via prospettica, si dovesse giungere all’esaurimento dei fondi stanziati;

c) valutazione degli effetti sull’occupazione delle misure di esonero contributivo previsto dagli articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024.

Il beneficio contributivo (del quale, ripeto, non è dato conoscere l’importo) avrà una durata di 24 mesi.

Il Ministero del Lavoro di concerto con la Ragioneria dello Stato elaborerà un progetto di valutazione del beneficio che risulta essere finalizzato alla emanazione del D.M. secondo le indicazioni fornite dai commi da 747 a 749 dell’art. 1.

Tali disposizioni obbligano, ciascun Ministero, alla realizzazione di piani di analisi e valutazione della spesa ai fini di una gestione efficace delle risorse pubbliche e del relativo monitoraggio: il tutto, in adempimento della riforma del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025 2029. Per ciascuna area di spesa, afferma il comma 748, il Ministero dell’Economia informa il Consiglio dei Ministri, anche alfine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di Legge di Bilancio da presentare in Parlamento.

Vedremo, se e quando tale agevolazione vedrà la luce.

Assunzione agevolata di donne lavoratrici con almeno 3 figli in minore età

Il comma 210 dell’art. 1 afferma che, a partire dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato, donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, fruiscono per un periodo di 24 mesi, di un esonero contributivo, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, sulla quota a loro carico, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile (666,66 euro al mese). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La piena operatività della disposizione, come usualmente avviene, ci sarà dal momento in cui l’INPS avrà dettato le proprie indicazioni amministrative e fornito i relativi codici.

Poiché il beneficio è destinato a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di donne “svantaggiate”, lo stesso rientra, a mio avviso, nel computo del “de minimis”, previsto fino al 31 dicembre 2030 dal Regolamento UE n. 2023/2831, non essendo, a mio avviso, necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato dell’Unione.

Se l’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero sarà per 12 mesi: se, invece, ci sarà una trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, l’agevolazione verrà riconosciuta per 18 mesi dalla data in cui si è instaurato il contratto a tempo determinato.

Il beneficio che non trova applicazione al lavoro domestico ed al rapporto di apprendistato non è cumulabile con altre agevolazioni o riduzioni di aliquote previste dalla normativa vigente, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo in deduzione in presenza di nuove assunzioni incrementali dell’organico, rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente, previsto dall’ art. 4 del D.L.vo n. 216/2023.

Fin qui la norma, rispetto alla quale, in attesa delle determinazioni amministrative dell’INPS, si possono fare alcune riflessioni.

La disposizione si rivolge:

a) a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori come ad esempio gli studi professionali, le Fondazioni e le Associazioni culturali e di volontariato, ai partiti politici e ai sindacati. Anche quelli del settore agricolo sembrano essere ricompresi, non registrandosi alcuna specifica esclusione;

b) alle donne che debbono essere madri di almeno 3 figli di minore età (la condizione deve sussistere all’atto dell’assunzione) ed essere prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La definizione di tale requisito, già prevista dalla normativa comunitaria, e fatta propria dal Ministero del Lavoro già con la circolare n. 34/2013, comprende quelle che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi e quelle che, nello stesso periodo hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale è derivato un reddito inferiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale.

L’esonero contributivo al 100%, entro il tetto massimo sopra indicato, sulla quota a carico del datore, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, non esclude, come già affermato dall’INPS in situazioni analoghe, la “contribuzione minore” sotto elencata:

a) il contributo, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. ( art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);

b) il contributo, ai Fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;

c) il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;

d) il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;

e) le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;

f) il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria ex D.L. n. 103/1991;

g) il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997;

h) il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti ex art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997.

Il beneficio (si tratta di passaggi che riguardano tutte le agevolazioni contributive previste dall’ordinamento) spetta se il datore di lavoro risulta in regola con gli adempimenti previsti dal comma 1175 dell’ art. 1 della legge n. 296/2006 (DURC, rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza e degli altri obblighi di legge, rispetto dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, anche di secondo livello, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative) e dell’ art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 che detta le regole per la fruizione dei benefici.

Il comma 213 dell’art. 1, si preoccupa del finanziamento dei benefici per un arco temporale che va fino al 2025, attestandosi, come media, intorno ai 28 milioni di euro l’anno. All’INPS è affidato il compito del monitoraggio relativo all’andamento della spesa con l’obbligo di fornire i risultati sia al Dicastero del Lavoro che a quello dell’Economia. Qualora da tale attività dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite annuale di spesa, l’Istituto è autorizzato a non procedere all’accoglimento delle ulteriori istanze per la fruizione dell’esonero.

Comunicazioni obbligatorie al SIISL

Da ultimo, una novità introdotta dall’ art. 14 del D.L. n. 159/2025, convertito il legge n. 198/2025: dal 1° aprile 2026, tutti i datori di lavoro che chiedono benefici contributivi, comunque denominati (quindi, il discorso riguarda tutte le assunzioni agevolate), dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro per la quale intendono assumere un lavoratore dipendente sul Sistema informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni che regolano l’erogazione dei benefici e delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorio. Le Agenzie di Lavoro dovranno pubblicare tutte le posizioni lavorative che gestiscono.

Tale disposizione, che è ad ampio spettro, postula l’emanazione di un D.M. del Ministro del Lavoro, al termine di un iter procedimentale che vede coinvolti, a vario titolo, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza Stato-Regioni.

Ci si trova di fronte ad una disposizione non esente da criticità rispetto alla quale saranno fondamentali le scelte contenute nel Decreto Ministeriale attuativo.

Fonte: articolo di Eufranio Massi di Dottrina Lavoro per IPSOA

 

Come sappiamo, il Governo presieduto dal Presidente Meloni vara la Legge di Bilancio del 2026, per il tramite della Legge n° 119 del 30 dicembre 2025, la quale è intervenuta anche sulle imprese e sulla materia del lavoro in generale ed, infatti, sono state introdotte misure per sostenere le famiglie con redditi bassi e il potere di acquisto degli stipendi.

 

Le principali misure di intervento per il mondo produttivo sono le seguenti:

 

  • Revisione della disciplina dell’IRPEF. Per la prima fascia del ceto medio il Governo riduce dal 35% al 33% l’aliquota del secondo scaglione IRPEF, che è quella compresa tra i 28 e i 50 mila euro, alimentando un risparmio fiscale che può toccare l’importo di 440 euro annui;

 

  • Tassazione agevolata derivante dai rinnovi dei CCNL. Novità assoluta per la nostra Nazione è la imposta agevolata, sia dell’IRPEF e sia delle addizionali regionali e comunali, pari al 5% su tutti gli aumenti degli stipendi derivanti dai rinnovi dei C.C.N.L. (Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro) eseguiti nel periodo tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026. Tale intervento è destinato unicamente ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito non superiore ai 33 mila euro percepito nel 2025;

 

  • Detassazione dei Premi di Produttività e della Partecipazione agli Utili d’impresa. Esclusivamente per i lavoratori dipendenti del settore privato, la tassazione agevolata pari al 5% scende all’1%, sia per quanto concerne i premi di produttività erogati dalle imprese nel 2025 e sia sulle somme percepite dai dipendenti a titolo di partecipazione agli utili d’impresa nel 2026 e 2027, precisando che il tetto massimo su cui si applica la tassazione agevolata è passato da 3 mila euro all’importo di 5 mila euro;

 

  • IRPEF ridotta per le azioni trasferite ai lavoratori. Anche per il 2026 viene riconosciuta l’agevolazione pari al 50% sulla imposta dei redditi, sempre entro il limite dell’importo di 1.500 euro, derivante dai dividendi corrisposti tramite l’attribuzione di azioni societarie ai lavoratori dipendenti;

 

  • Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%. Per quanto concerne le maggiorazioni e le indennità per il lavoro notturno (ai sensi dell’art. 1, comma 2°, del D.Lgs. n. 66/2003 e dei C.C.N.L., le maggiorazioni e le indennità per il lavoro durante i festivi e i riposi settimanali (così come individuati dai C.C.N.L.) ed, infine, le indennità e gli ulteriori emolumenti per il lavoro a turni (stabiliti dai C.C.N.L.) si applica per l’anno 2026 una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle somme corrisposte, entro il tetto annuo pari a 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti con un reddito inferiore ai 40 mila euro;

 

  • Aumento dell’esenzione sui buoni pasti elettronici. Si riscontra un innalzamento dagli 8 euro ai 10 euro del tetto esentasse relativo ai buoni pasto distribuiti con le modalità elettroniche;

 

  • Misure in favore delle imprese dell’agricoltura. Si proroga per l’anno 2026 un’agevolazione fiscale già introdotta con la Legge di Bilancio del 2017 che si concentra sui redditi dominicali e agrari prodotti dagli imprenditori agricoli professionali e dai coltivatori diretti i quali saranno assoggettati, ai fini dell’IRPEF, con le seguenti modalità: 0% fino ai 10 mila euro; 50% dai 10 mila euro fino ai 15 mila euro; 100% dai 15 mila euro.

 

  • Misure in materia di lavoro in agricoltura. Viene resta strutturale la normativa sulle prestazioni occasionali a tempo determinato tesa a facilitare l’assunzione di manodopera per le attività stagionali;

 

  • Rottamazione delle cartelle (Pace Fiscale 2026). È possibile cancellare i diversi debiti gestiti dall’Agenzia Entrate-Riscossione per il tramite di piani rateali fino a 9 anni e, precisamente, con 54 rate bimestrali di ugual valore. I debiti in questione sono quelli che rientrano nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023;

 

  • Agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato. Viene autorizzato, per gli anni 2026-2027-2028 con successivi Decreti del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un apposito fondo per compensare le minori entrate derivanti dal mancato pagamento dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi (ad esclusione dei premi e dei contributi INAIL) da parte di quei datori di lavoro, operativi nei territori della ZES speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che assumeranno personale con contratti a tempo indeterminato. Nello specifico, le assunzioni dovranno interessare il personale non dirigenziale assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure di quello il cui contratto a tempo determinato subisce la trasformazione in un contratto di durata indeterminata;

 

  • Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti sulla sicurezza sul lavoro. Viene stabilita una maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali in relazione al corretto adempimento della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre al rispetto del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi destinati ai lavoratori dipendenti.

A tutti i nostri iscritti e a tutti i nostri referenti territoriali che collaborano con il nostro Sindacato Datoriale auguriamo un 2026 brillante pieno di risultati raggiunti.