Una quotidiana responsabilità: oggi è la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Serve un’autentica cultura della “sicurezza sul lavoro” da diffondere quotidianamente in tutti gli ambiti della vita quotidiana e, dunque, non soltanto nei luoghi di lavoro.

Infine, nell’immediato sono necessari più controlli, più ispettori da assumere, più formazione e più fondi per le iniziative incentrate sulla prevenzione dei rischi.

Auguriamo a tutte le imprese e tutti i professionisti nostri iscritti, oltre che a tutti i nostri referenti territoriali, un buon 25 aprile!

Invitiamo tutti a visitare i siti internet della FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane) e dalla FIVL (Federazione Italiana dei Volontari della Libertà) le quali sono due importanti organizzazioni partigiane, mediaticamente ancora poco conosciute, che hanno contribuito significativamente alla Liberazione del nostro Paese e della nostra Nazione.

FIAP www.fiapitalia.it

FIVL www.fivl.eu

Come sappiamo, il “potere di disposizione” è quella prerogativa secondo cui i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro sono autorizzati ad emanare un provvedimento scritto con cui si obbliga un datore di lavoro ad eliminare, entro trenta giorni nella maggioranza dei casi, una o più irregolarità riscontrate.

Con la sentenza n° 2778 del 21 marzo 2024, il Consiglio di Stato – rifacendosi all’art. 14 del D.Lgs. n° 124 del 2004 – estende tale potere di disposizione anche nei casi di violazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro e, in generale, in tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Dunque, anche nei casi di violazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, l’Ispettorato del Lavoro può costringere un’impresa a regolarizzare le infrazioni, individuate e segnalate per iscritto, che scaturiscono dalla mancata osservazione, anche di fatto, del C.C.N.L. applicato limitatamente, però, ai diversi enunciati normativi contenuti nella “parte economica e normativa” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tralasciando quindi quasi tutti quelli contenuti nella “parte obbligatoria”.

Si vedano, per un ulteriore approfondimento di quanto prima riportato, la Circolare n° 5 del 2020, la Nota n° 4539 del 15 dicembre 2020 ed, in particolare, la Circolare n° 2 del 28 luglio 2020 incentrata sugli indici per la comparazione dei C.C.N.L. e la Circolare n° 9 del 10 settembre 2019 dedicata sulla fruibilità degli incentivi e contrattazione in merito alla portata dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n° 296 del 2006, tutte emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.