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Ha preso vita, recentemente come tutti noi sappiamo, la novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, precisamente, l’introduzione della famosa “Patente a Crediti” (introdotta dal Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro n. 132 del 2024 di natura attuativa) la quale è obbligatoria per tutte le imprese del comparto edile ed, inoltre, anche per tutte quelle altre realtà produttive che operano in un qualsiasi cantiere temporaneo o mobile, indipendentemente dal tipo di attività svolta e comprese le ditte individuali senza lavoratori dipendenti.

Sono escluse soltanto le imprese che effettuano le forniture di materiale, quelle che esercitano le attività intellettuali (geometri, ingegneri, architetti, etc.) ed, infine, i titolari di una Attestazione SOA pari o superiore alla III categoria.

Prima di illustrare i punti salienti della nuova normativa in questione, il nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva ricorda alle imprese e ai professionisti interessati che:

  • dal 1° ottobre è possibile già richiedere la “Patente a Crediti” (attraverso SPID o CIE oppure CNS) per il tramite del Portale dell’Ispettorato del Lavoro la “Patente a Crediti” ma, allo stesso tempo per permettere la continuazione dei lavori edili già in corso di svolgimento, è anche possibile trasmettere una apposita Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva alla casella P.E.C. DichiarazionePatente@pec.ispettorato.gov.it entro e non oltre la data del 31 ottobre 2024 in quanto dal successivo 1° novembre in poi l’invio della Dichiarazione non sarà più ammessa;
  • è possibile richiedere quesiti all’Ispettorato del Lavoro scrivendo alla casella e-mail PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it, anche per il tramite di un proprio delegato esperto in maniera di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Una misura senza precedenti nella qualificazione delle imprese”: così ha dichiarato il Ministro del Lavoro Marina Calderone in risposta al Question Time alla Camera dei Deputati del 26 settembre.

Per l’ottenimento dellaPatente a Crediti” (la quale conterrà l’eventuale decurtazione dei crediti con gli eventuali illeciti commessi e la quale sarà rilasciata in formato digitale) è necessario depositare l’istanza – anche con l’intervento di un soggetto delegato come, ad esempio, le imprese di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – per il tramite del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che sarà attivo dal 1° ottobre ed, inoltre, ogni datore di lavoro interessato dal nuovo obbligo normativo in questione dovrà rispettare diversi obblighi “informativi” tra cui quello di comunicare il tutto entro 5 giorni agli R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e agli eventuali R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

I diversi requisiti (che in totale sono 6) per ottenere la “Patente a Crediti”, i quali non sono sempre tutti assieme richiesti come è stato precisato dalla prima Circolare n° 4 del 2024 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, possono essere differenti in relazione all’attività esercitata, al personale dipendente e alla tipologia e valore dei lavori da eseguire e sono di seguito riportati:

  • certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  • D.U.R.C. in corso di validità;
  • D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) qualora vi sia almeno un lavoratore, sia se trattasi di un dipendente che del titolare o di un socio o di un collaboratore;
  • attestati dei corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • nomina del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) qualora vi sia almeno un lavoratore, sia se trattasi di un dipendente che del titolare o di un socio o di un collaboratore;
  • certificazione di regolarità fiscale.

Invece, la sanzione amministrativa prevista sarà pari al 10% del valore dei lavori e in ogni caso non inferiore ai 6 mila euro e sarà inflitta sia al Titolare della “Patente a Crediti” e sia al Committente dei lavori qualora si acceda nei cantieri edili senza la “Patente a Crediti” oppure qualora si acceda con la Patente dotata di un Credito inferiore a 15.

Dunque, il numero minimo di crediti necessari per lavorare nei cantieri è 15.

Agli iniziali 30 crediti attribuiti a tutte le imprese interessate dalla nuova normativa in questione si potrà procedere alla reintegrazione dei crediti qualora si abbia meno di 15 crediti per il tramite di attività riconosciute da una apposita Commissione ed, inoltre, si potranno aggiungere ulteriori 30 crediti riconosciuti per l’anzianità afferente alla regolarità e alla correttezza mantenuta da quei datori di lavoro più virtuosi.

Ancora, la “Patente a Crediti” potrà essere sospesa fino a 12 mesi, qualora si verifichino infortuni mortali oppure casistiche di inabilità permanente assoluta o parziale, oppure potrà essere revocata (e richiesta nuovamente soltanto dopo 12 mesi dalla data della revoca) qualora si accerti la non veridicità di una o più dichiarazioni fornite in merito agli specifici requisiti richiesti.

Concludendo, qualora si perfezioni una fusione, anche per incorporazione, la nuova persona giuridica acquisirà il punteggio dell’impresa titolare della patente con il maggior numero di crediti ed, infine, qualora si perfezioni una trasformazione il nuovo soggetto imprenditoriale conserverà il punteggio dell’impresa trasformata o conferente.

Il datore di lavoro, con gli eventuali dirigenti, dovrà individuare – ai sensi del “nuovo” punto b-bis) del comma 1° dell’articolo 18 del T.U.S.L. ossia il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro – uno o più preposti, a seconda della gravità dei rischi presenti e dell’assetto organizzativo dell’impresa, i quali saranno autorizzati a svolgere le attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del T.U.S.L. aggiornato, anche quest’ultimo articolo per effetto della Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 entrata in vigore con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021, mediante l’introduzione della lettera a) del comma 1° che così recita:

“sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Così facendo, la figura del “preposto” avrà un “ruolo esecutivo di auto-controllo e di prevenzione dei rischi” e, pertanto, tale figura diventerà la più importante all’interno del sistema aziendale di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

In virtù di tutto questo è stata apportata una modifica anche sulla formazione da somministrare alla “nuova” figura del preposto (precisamente al nuovo comma 7-ter dell’articolo 37 del testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) che sarà obbligato a seguire le dovute ore di lezione esclusivamente in aula e con una cadenza almeno biennale (e quindi non più ogni cinque anni) e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Quest’ultima modifica, a differenza delle prime menzionate, non è entrata in vigore dal 20 dicembre 2021 bensì entrerà in vigore entro il 30 giugno 2022 che è il termine ultimo in cui saranno rivisti gli Accordi tra Stato centrale e Regioni attinenti il D.Lgs. n° 81 del 2008.

Sempre con l’approvazione dei prossimi Accordi Stato-Regioni, che dovranno essere approvati entro la data del 30 giugno 2022, sarà modificata la modalità di “verifica finale” di apprendimento per i lavoratori-discenti di qualunque tipologia di corso di formazione ed, infine, sarà introdotta una specifica “esercitazione applicata” per tutte le differente tipologie di “addestramento per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi”.