Come sappiamo, con il Decreto Legge n° 145 del 11 ottobre 2024 sono state introdotte diverse novità in merito ai lavoratori extra-comunitari i quali sono vincolati ai cosiddetti “flussi di ingresso” che di volta in volta vengono rimodulati.

Andando dritto sul contenuto del nuovo Decreto Legge in questione, appare evidente che il Governo ha preferito snellire la procedura operativa, ad esempio non si dovrà più passare negli uffici dei Funzionari preposti agli Sportelli Unici per l’Immigrazione per la firma dei contratti di lavoro, ma allo stesso tempo ha voluto imprimere una forma di controllo più efficiente ed, infatti, tali Sportelli avranno accesso alle diverse banche dati degli Enti Pubblici interessati.

Una prima novità degna di nota consiste nella “conversione dei permessi di soggiorno” in quanto si è stabilito che sarà possibile “convertire” i permessi di soggiorno da lavoro stagionale in permessi di soggiorno motivati da contratti di lavoro a tempo determinato oltre che a tempo indeterminato, come accade già per quei lavoratori formati all’estero.

Ancora, i lavoratori extra-comunitari di tipo stagionale non saranno più obbligati a recarsi nei propri Paesi di origine in attesa della “conversione” dei loro contratti.

Inoltre, un lavoratore stagionale a cui è stata negata la “conversione” del proprio contratto stagionale potrà rimanere in Italia per il tempo di 60 giorni dalla data di conclusione del rapporto di lavoro per essere messo nella condizione di poter ricercare un nuovo impiego, anche ricorrendo al supporto delle Agenzie per il Lavoro.

Una seconda novità degna di nota riguarda la procedura di sottoscrizione dei contratti di soggiorno per motivi di lavoro ed, infatti, le parti dovranno firmare il contratto in maniera digitale il quale successivamente sarà consegnato dal datore di lavoro, per le vie telematiche, allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente territorialmente. Dunque, il lavoratore extra-comunitario e il datore di lavoro non dovranno più recarsi di persona innanzi i Funzionari degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, passaggio questo molto farraginoso perché, appunto, avveniva in un certo lasso di tempo molto lungo.

Una terza novità degna di nota ha a che fare con il numero massimo di richieste che potranno essere inoltrate da ogni singolo datore di lavoro ed, infatti, con il Decreto Legge in questione si è deciso che:

  • vi è un limite al numero delle richieste attivabili in quanto si sono stabiliti differenti criteri in relazione al fatturato, al numero degli addetti e al settore economico;
  • qualora si voglia superare il limite di cui al punto precedente l’impresa o qualunque altro datore di lavoro dovrà rivolgersi ad un sindacato datoriale per poter presentare tutte le richieste di cui necessità;
  • verrà escluso quel datore di lavoro che nei tre anni precedenti non hanno più firmato, per cause a sé imputabili, i diversi contratti di soggiorno che avevano richiesto.

Una quarta novità degna di nota si riferisce all’eliminazione della procedura del “click-day” che dovrà essere preceduta con l’inoltro delle domande di nulla osta e la quale, essendo questo un obiettivo molto ambizioso, rimarrà ancora in vigore per l’anno 2025 salvo eventuali modifiche che verranno introdotte in sede di approvazione del Decreto Legge di cui parliamo.

Di seguito, i periodi in cui dovrà essere eseguita la procedura del “click-day”:

  • dal 1° al 30 novembre 2024 è il periodo per il caricamento preventivo delle domande afferenti ai “click-day” dei mesi di gennaio e di febbraio 2025 teso a permettere agli Sportelli Unici per l’Immigrazione di avere il tempo di eseguire, per la prima volta grazie alla possibilità di accedere alle banche dati dell’INPS e degli altri Enti Pubblici interessati, le verifiche e di richiedere le eventuali integrazioni delle domande;
  • il giorno 5 febbraio 2025, a partire dalle ore 9:00, ci sarà il “click-day” per i lavoratori subordinati non stagionali;
  • il giorno 7 febbraio 2025, a partire dalle ore 9:00, ci sarà il “click-day” per gli apolidi, rifugiati, colf, badanti, altri collaboratori familiari e assistenti socio-sanitari;
  • il giorno 12 febbraio 2025, a partire dalle ore 9:00, ci sarà il “click-day” per gli stagionali agricoli e per gli stagionali del comparto turistico-alberghiero;
  • dal 1° al 31 luglio 2025 è il periodo per il caricamento preventivo delle domande afferenti al “click-day” del 1° ottobre 2025 destinato ai lavoratori stagionali del comparto turistico-alberghiero.

Una quinta novità degna di nota consiste nella responsabilità per ogni singolo datore di lavoro ed, infatti, questi dovrà confermare entro 7 giorni dal “click-day” e del relativo nulla osta, in modalità telematica e prima del rilascio del visto di ingresso rilasciato dall’Ufficio Consolare dell’Ambasciata, la propria intenzione a proseguire con il contratto di lavoro.

Un’ultima novità degna di nota riguarda l’introduzione del “silenzio-assenso” circa la procedura di rilascio del nulla osta il quale, però, sarà escluso per tutti quei lavoratori delle Nazioni come il Pakistan, il Bangladesh e lo Sri-Lanka e per tutti coloro che rientrano nelle nuove 10 mila quote afferenti ai badanti per gli anziani e per le persone con disabilità.

Questa è la sintesi del nuovo Decreto Legge approvato il 2 ottobre scorso che disciplina le “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” e che integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro introdotta mediante il D.P.C.M. del 27 settembre 2023 teso alla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.