È licenziabile il dipendente che produce molto poco rispetto ai risultati conseguiti dai colleghi

Il datore di lavoro, a cui spetta sempre l’onere della prova, può licenziare un proprio dipendente il cui rendimento derivi da un inadempimento negligente.

Insomma, tenendo in considerazione un apprezzabile periodo di tempo ed una valutazione complessiva dell’attività lavorativa, il lavoratore svogliato che non esegue la prestazione lavorativa oppure qualora il suo rendimento risulti essere fortemente discostante da quelli raggiunti dai colleghi potrà essere licenziato  per “scarso rendimento” attivando il “giustificato motivo oggettivo” in quanto il presente caso non rientra nell’ambito della “giusta causa”.

Tutto questo sarà ammissibile qualora il lavoratore non versi in una situazione nella quale gli era impossibile svolgere in maniera corretta la propria prestazione lavorativa e se, inoltre, si configuri una evidente negligenza a lui imputabile tale per cui ci si trovi dinanzi ad un enorme sproporzione tra gli obiettivi stabiliti dai piani di produzione e quanto effettivamente svolto tendo conto della media attività tra i vari dipendenti e indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.

Chiaramente, ci dobbiamo trovare di fronte ad una serie di parametri oggettivi facilmente individuabili a monte con cui “misurare” il grado di “diligenza e di professionalità” di ciascuno lavoratore.

E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n° 9453 del 6 aprile 2023 che, dunque, ha confermato il licenziamento di un lavoratore per “scarso rendimento”.

Nel caso in questione, i dati del rendimento del dipendente licenziato sono stati comparati con quelli dei colleghi i quali erano risultati enormemente superiori tale da far emergere la elevata negligenza del prestatore di lavoro.

Nello specifico, il lavoratore ha fatto visita ad un numero modestissimo di clienti producendo l’acquisizione di un unico cliente a fronte delle 120 visite effettuate dal restante dei dipendenti.

Concludendo, la Sentenza in questione chiarisce che un datore di lavoro dovrà provare sia il mancato raggiungimento del risultato atteso ma anche che la causa di esso sia attinente ad un colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente nell’espletamento della sua normale prestazione.

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