Una quotidiana responsabilità: oggi è la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

È necessaria un’autentica cultura della salute e sicurezza sul lavoro da diffondere quotidianamente anche in tutti gli ambiti della vita quotidiana e, dunque, non soltanto nei differenti luoghi di lavoro.

Riconosciamo – come misure valide introdotte dal Governo Meloni – sia l’introduzione della Patente a Crediti per il settore dell’edilizia (e per tutte quelle altre realtà produttive che operano in un qualsiasi cantiere temporaneo o mobile) introdotta nel 2024 e sia il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 sulla materia in questione, che è prossimo all’arrivo, il quale intende sollecitare – in maniera incisiva con una ulteriore formazione ad hoc – ogni datore di lavoro e ciascun preposto e dirigente con poteri di responsabilità.

Infine, il nostro Sindacato Datoriale rinnova la richiesta di facilitare quanti più controlli possibili, chiaramente con l’aumento delle assunzioni di più Ispettori del Lavoro, oltre che l’introduzione di adeguate agevolazioni fiscali per le imprese e di più fondi per le iniziative incentrate sulla diffusione capillare della cultura della prevenzione dei pericoli che si annidano nei luoghi di lavoro, in particolare per quelli ad alto rischio come quello delle costruzioni, del settore chimico e delle attività produttive operanti nel comparto della salute.

Auguriamo a tutte le imprese e a tutti i professionisti nostri iscritti, oltre che a tutti i nostri referenti territoriali, una buona Festa della Liberazione in memoria dell’unione tra gli Italiani e gli Alleati (Stati Uniti d’Ameria e Inghilterra) nel nome della Libertà!

Invitiamo tutti a visitare i siti internet della F.I.V.L. (Federazione Italiana dei Volontari della Libertà), della F.I.A.P. (Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane), della A.N.P.C. (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani), della A.N.C.F.A.R.G.L. (Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione) e di tutte le altre appartenenti alla Confederazione Italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane le quali sono importanti organizzazioni partigiane che hanno contribuito significativamente alla Liberazione del nostro Paese e della nostra Nazione.

F.I.V.L. www.fivl.eu

F.I.A.P. www.fiapitalia.it

A.N.P.C. www.anpcnazionale.com

A.N.C.F.A.R.G.L. www.combattentiliberazione.it

Auguri di Buona Pasqua

alle Imprese e ai Professionisti aderenti al nostro Sindacato Datoriale e al nostro Ente Bilaterale

ed, infine, auguri a tutti i nostri Delegati e Dirigenti Territoriali.

Buone feste da “FederPartiteIva” e da “EB01 Ente Bilaterale e Organismo Paritetico – Altri Enti e Fondi”!!!

Come sappiamo, il Presidente degli Stati Uniti Trump ha attivato l’introduzione dei diversi dazi che, nel frattempo sono stati sospesi per 90 giorni, mentre oggi ha dichiarato che guiderà la trattativa con l’Unione Europea considerandola come un’unica entità e, dunque, non avvierà le trattative con le singole Nazioni del continente europeo.

Pertanto, FederPartiteIva confida nelle scelte e nella strategia che adotterà nella trattativa il nostro Governo Italiano ma, allo stesso tempo, si augura che l’Unione Europea faccia squadra, coinvolgendo con pari dignità ogni singolo Paese, e che faccia tesoro dei frutti scadenti prodotti dalle politiche attuate negli ultimi anni per invertire la rotta nella direzione dell’economia reale.

Infatti, il nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva chiede all’Unione Europea di abbandonare immediatamente le oramai famose politiche del GREEN, così come sono state pensate fino ad oggi, e di de-regolamentare i settori economici in quanto la eccessiva burocrazia “Made In Europe” è il vero dazio che frena, da almeno 30 anni, la crescita del mondo produttivo.

È un’opportunità unica, per rafforzare le relazioni economiche e sociali, quella di trattare in questo determinato periodo storico con gli Stati Uniti d’America perché l’Occidente non può camminare diviso nello scenario mondiale e, dunque, la nostra Europa non può fare a meno dell’America e viceversa perché abbiamo valori condivisi, altrimenti la potenza della Cina – che come sappiamo tutti noi non condivide i nostri valori di democrazia e di libertà – prenderà il totale sopravvento sul piano economico, con implicazioni che impatteranno anche nella sfera della nostra vita privata.

Allo stesso tempo, è un’ottima decisione quella di aprire anche allo scambio commerciale con altre Nazioni come, ad esempio, ai Paesi dell’America Latina e all’India e anche quella di prevedere di destinare risorse economiche (ad esempio i Fondi del PNRR e il Fondo di Coesione Europeo) alle imprese e di pensare a misure peculiari di ammortizzatori sociali per tutelare i lavoratori dipendenti.

Infine, noi di FederPartiteIva ci auspichiamo che nessuno faccia il tifo per il fallimento dell’Italia in quanto bisogna essere uniti, al di là delle posizioni politiche di ciascuno di noi, perché altrimenti danneggeremo in maniera definitiva il nostro sistema produttivo, aprendo così le porte alla povertà perenne di tutta la popolazione italiana.

In data 28 marzo 2025 il nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva aderisce al Sindacato CONFINTESA che è presente in tutti i diversi comparti del Pubblico Impiego oltre ad essere ben radicata, in maniera capillare, in ogni ambito territoriale delle diverse Province del territorio nazionale.

CONFINTESA dall’anno 2023 è Componente ufficialmente legittimato ad essere presente nel C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia del Lavoro), presieduto nell’attuale Consiliatura dal Presidente Prof. Renato Brunetta, in quanto è stata riconosciuta come Organizzazione Sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale.

Gli obiettivi prefissati da FederPartiteIva e da CONFINTESA sono diversi e, senz’altro, quello principale consiste nel siglare dei C.C.N.L. per i lavoratori e per le imprese dei diversi settori economici del Privato Impiego che siano al passo con i tempi e, contestualmente, ancorati alla visione del lavoro e ai valori condivisi da entrambe le Organizzazioni Sindacali.

La Presidenza Nazionale del nostro Sindacato Datoriale FederPartiteIva ci tiene nuovamente a ringraziare il Vertice di CONFINTESA ed, in particolare, il Segretario Generale Confederale FRANCESCO PRUDENZANO, il Capo della Segreteria Particolare DENISE PROVENZANO ed, infine, il Vice Segretario Generale Confederale CLAUDIA RATTI per aver organizzato il primo incontro.

Aliquota ridotta al 5% per il salario di produttività

Anche nel triennio 2025-2027, i premi di produttività legati agli accordi di welfare aziendale possono beneficiare di una tassa più bassa: l’aliquota passa infatti dal 10% al 5%, come stabilito dalla legge n. 207 del 2024.

Come stanno cambiando i contratti di produttività

I contratti di produttività esistono da circa dieci anni (dal 2015) e stanno diventando sempre più comuni. Sono accordi firmati tra aziende e sindacati (nazionali o territoriali) che vanno poi registrati entro 30 giorni.
Questi contratti servono a premiare chi contribuisce a migliorare la produttività, l’innovazione, i guadagni, la qualità e l’efficienza dell’azienda. Per essere validi, devono durare abbastanza a lungo e contenere criteri chiari per misurare i risultati ottenuti. Tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli part-time, a tempo determinato o in apprendistato, possono ricevere i premi. Anche i lavoratori in somministrazione (cioè assunti tramite agenzie) possono essere coinvolti.

Chi può ricevere il premio di produttività

Per avere diritto al premio di produttività, gli obiettivi aziendali devono essere migliorati rispetto all’anno prima. Se non c’è un aumento, l’Agenzia delle Entrate può rifiutare l’agevolazione fiscale. Il premio può essere dato solo ai lavoratori che, l’anno precedente, hanno guadagnato meno di 80.000 euro.
Il limite massimo del premio tassato al 5% è di 3.000 euro, che può salire a 4.000 euro se i lavoratori partecipano direttamente all’organizzazione del lavoro.

Premi di produttività e welfare aziendale

Gli accordi di welfare aziendale possono anche prevedere che i premi non siano pagati in busta paga, ma trasformati in servizi di welfare (come buoni per libri scolastici, assistenza familiare, ecc.). In questo caso, il premio non viene tassato né sottoposto a contributi. Sempre più lavoratori scelgono questa opzione perché può essere più utile per sé o per la famiglia.

Il welfare come elemento strategico dello stipendio

Negli ultimi anni, soprattutto nel Nord Italia ma anche al Centro e al Sud, l’uso di questi accordi è cresciuto molto. Sempre più aziende vogliono valorizzare il lavoro non solo in base all’orario, ma anche alla qualità e ai risultati. Questo si riflette anche nei colloqui di lavoro: molti giovani chiedono subito se esistono piani di welfare e possibilità di orari flessibili.

Una nuova idea di stipendio

La strada dei premi legati alla produttività – misurabili e trasparenti – è quella giusta. A distanza di dieci anni dall’introduzione di questa misura, si può dire che la scelta del legislatore ha funzionato: oggi si punta sempre di più su un salario variabile, legato ai risultati e non solo alle ore lavorate.

Sono singoli e specifici interventi normativi quelli introdotti, dal 12 gennaio 2025, dal cosiddetto “Collegato Lavoro” agganciata alla Legge di Bilancio 2025 e, vale a dire, la Legge n° 203 del 2024 emanati per rispettare le recenti decisioni della Corte di Cassazione.

Il primo intervento normativo è incentrato sui Contratti a Tempo Determinato:

con l’art. 11 della Legge n° 203/2024 si fornisce una “interpretazione autentica” dell’art. 21, secondo periodo del comma 2°, del D.Lgs. n° 81/2015 disponendo che “rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. n° 1525/1963, anche quelle organizzate per fare fronte a intensificazioni delle attività lavorative in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto è previsto dai C.C.N.L. ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n° 81/2015”.

Un’ulteriore novità è contenuta nel “Decreto Mille-Proroghe 2024” in cui all’art. 14, comma 3°, sposta al 31 dicembre 2025 la facoltà, per un datore di lavoro e per la controparte del lavoratore, di inserire una causale per esigenze tecnico, produttive e organizzative in caso di mancata previsione nei CCNL.

Tale intervento normativo è stato adottato con effetto retroattivo per scongiurare gli effetti della famosa “Ordinanza della Corte di Cassazione n° 9243 del 4 aprile 2023” che, nel concreto, aveva stabilito che i C.C.N.L. dovessero definire le ulteriori attività stagionali in “maniera chiara e precisa” e non semplicemente rimandando al generico criterio dei “picchi di attività” e che, altrimenti, avrebbe tale ordinanza reso nulli molti C.C.N.L. e tanti Accordi Sindacali di 2° Livello.

Un’altra novità riguarda i contratti a tempo determinato come da art. 13 della Legge n° 203/2024 e, precisamente, il “periodo di prova” che ha messo le mani all’art. 7 del D.Lgs. n° 104/2022 il quale ha già disciplinato sulla durata del periodo di prova, sul rinnovo di un contratto a termine e sulle malattie, infortuni e congedi obbligatori parentali sui rapporti con la Pubblica Amministrazione, la riduzione del periodo di prova, la norma salva-trattamenti dei C.C.N.L., la durata massima per i contratti inferiori ai 12 mesi e la durata massima per i contratti superiori ai 12 mesi.

La “durata del periodo di prova”, sia nei contratti a tempo indeterminato che a termine, non può essere superiore ai 6 mesi salvo un limite minore previsto dalla Contrattazione Collettiva.

La “durata del periodo di prova nei contratti a termine” dev’essere ridotta in maniera proporzionale in relazione alla durata e alle mansioni come è stato interessato dal “Collegato Lavoro”.

Nei casi dei “rinnovi di un contratto a termine” per le stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un periodo di prova.

Vi è un aumento del “periodo di prova nei casi di malattia, infortunio e di congedo parentale obbligatorio”, oltre ai casi in cui si esercitano il diritto di sciopero e quello afferente ai permessi ex Lege n. 104/1992.

Nei “rapporti con la Pubblica Amministrazione” la materia continua ad essere regolamentata dall’art. 17 del D.P.R. n° 487/1994. In sintesi, la durata del periodo di prova è pari ad un giorno di lavoro per ogni 15 di calendario che non può essere superiore ai 15 giorni, per i rapporti fino ai 6 mesi, e non superiore ai 30 giorni per quelli compresi tra i 6 e i 12 mesi.

Anche se nella prassi gli Enti Pubblici individuano il periodo di prova tramite un criterio di buon senso, rifacendosi al periodo di prova stabilito unicamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dai C.C.N.L. del Pubblico Impiego.

Bisogna rifarsi alle disposizioni dei C.C.N.L., qualora siano presenti intervalli temporali più favorevoli per il dipendente, in quanto si rispetta il principio consolidato dalla Giurisprudenza e, vale a dire, il principio del “favor prestatoris” che è, dunque, la stella polare per i Giudici che verranno, eventualmente, aditi nei conteziosi promossi dai lavoratori.

Anche se l’art. 13 prevede uno specifico criterio per l’individuazione della durata massima del periodo di prova per i contratti inferiori ai 12 mesi, è possibile stabilire un periodo superiore fino ad un massimo di 15 giorni, nei contratti fino ai 6 mesi, e ad un massimo di 30 giorni, nei contratti fino ai 12 mesi.

Purtroppo, l’art. 13 prima evidenziato nulla sancisce in merito al periodo di prova per i contratti, che fin dal principio, sono stati formalizzati per un periodo superiore ai 12 mesi e, dunque, è necessario rifarsi alla Contrattazione Collettiva oppure, in assenza, è opportuno agganciarsi alle disposizioni dei C.C.N.L. circa i rapporti a tempo indeterminato e, in alternativa, si è obbligati ad utilizzare il criterio dei “due giorni al mese” utilizzato nei rapporti inferiori ai 12 mesi.

Il secondo intervento normativo è incentrato sui Contratti di Somministrazione di lavoro:

il Collegato Lavoro (Legge n° 203/2024) interviene, con l’art. 10, per migliorare l’istituto della somministrazione di lavoro allineando il contratto di somministrazione al contratto a tempo determinato.

Nello specifico, vengono soppressi il 5° e il 6° periodo del comma 1° dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015.

In pratica, viene eliminata la temporaneità che era prevista fino al 30 giugno 2025 e, pertanto, non bisogna sforare i 24 mesi complessivi, conteggiando tutti i contratti a termine, per la stessa mansione qualora la somministrazione del lavoratore è a tempo indeterminato.

Con l’intervento, per il tramite dell’art. 10 del Collegato Lavoro, sull’art. 31, comma 2°, del D.Lgs. n° 81/2015 si deroga al limite percentuale dei lavoratori in somministrazione pari al 30% del totale dei lavoratori assunti con un contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio dell’anno in cui vengono formalizzati i diversi rapporti di somministrazione.

In virtù di un ulteriore intervento predisposto “dopo il terzo periodo del 2° comma dell’art. 31 del D.Lgs. n° 81/2015 non rientrano nel limite percentuale” in questione le seguenti casistiche:

  • persone alle dipendenze a tempo indeterminato dell’agenzia di somministrazione di lavoro;
  • lavoratori a termine assunti dalle “start-up innovative”, ai sensi del 2° comma dell’art. 23 del D.Lgs. n° 81/2015, ma anche delle “start-up” già costituite ed, inoltre, per peculiari attività lavorative dello spettacolo e delle TV/Radio e per colmare i posti vacanti dei lavoratori assenti e dei dipendenti over 50;
  • lavoratori in mobilità, anche se tale istituto della mobilità è stato stralciato nel 2017;
  • disoccupati che percepiscono la NASPI da almeno sei mesi oppure un’altra tipologia di integrazione salariale;
  • lavoratori svantaggiati individuati con il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017 i quali potranno essere assunti a termine, nei periodi superiori ai 12 mesi, senza l’obbligo dell’inserimento delle causali e, tale novità, decorre già dal 12 gennaio 2025;
  • lavoratori assunti, con lo scopo esclusivo di aumentare il numero delle risorse umane, dalle micro e piccole e medie imprese delle regioni meridionali come sancito dalla Legge di Bilancio 2025, in particolare per la misura della de-contribuzione sud, ma anche dalle agenzie per il lavoro relativamente a tutti i loro lavoratori a tempo indeterminato somministrati alle loro clientele le, quali, di riflesso, potranno beneficiare di tali incentivi acquisiti dalle imprese di somministrazione di lavoro.

Il terzo intervento normativo è incentrato sull’Apprendistato Duale:

anche l’istituto dell’apprendistato viene interessato dal Collegato Lavoro.

La prima novità consiste nella possibilità, per le singole Regioni, di poter utilizzare le risorse dedicate all’apprendistato professionalizzante sia per l’apprendistato di primo livello e sia per l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

La seconda novità consiste, invece, nella facoltà di trasformare un apprendistato di 1° livello sia in quello professionalizzante (in verità già possibile) e sia in un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il quarto intervento normativo è incentrato sul nuovo “Contratto Misto”:

grazie all’art. 17 del Collegato Lavoro (Legge n° 203/2024) è possibile per un professionista autonomo poter essere assunto da un proprio cliente, contestualmente, come dipendente a tempo parziale (ma in questo caso è obbligatorio certificare il contratto) per un intervallo temporale non inferiore al 40% dell’orario di lavoro e massimo per il 50%.

Ma tale disposizione normativa innovativa può essere applicata soltanto qualora le imprese abbiano almeno 251 lavoratori assunti.

Qualora un C.C.N.L. preveda un orario di lavoro minimo maggiore del 50%, si dovrà attenersi alla Legge Parlamentare che gerarchicamente prevale su quella stabilita dalla Contrattazione Collettiva.

Se il Professionista non risulta iscritto a nessun Albo o Registro Professionale, sarà necessario sottoscrivere un “Accordo di Prossimità” con la R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) e, dunque, soltanto in questo caso il contratto dovrà agganciarsi ad un obiettivo pre-stabilito.

Il quinto intervento normativo è incentrato sulle “Dimissioni per fatti concludenti”:

attraverso l’art. 19 del Collegato Lavoro, è stato introdotto un nuovo comma all’art. 26 del D.Lgs. n° 151/2015 e, precisamente, il comma 7-bis il quale sancisce che, in caso di assenze ingiustificate il cui arco temporale sfora il limite stabilito dal C.C.N.L. o comunque i 1 5 giorni, il contratto di lavoro in questione va sottoposto a risoluzione da addebitare al lavoratore (che implica la mancata possibilità di ottenere la NASPI), senza dover effettuare un riscontro con l’Ispettorato del Lavoro.

Però, la risoluzione, come prima evidenziata, non sarà attivata qualora il lavoratore dimostri di non aver potuto comunicarlo per causa di forza maggiore o, anche, per un addebito derivante dal versante datoriale.

In tal caso, il datore di lavoro non dovrà pagare il ticket di ingresso alla NASPI e, potrà, anche, recuperare l’indennità di mancato preavviso in sede di erogazione del T.F.R. e delle altre indennità finali.

Il sesto intervento normativo è incentrato sui “Trattamenti di integrazione salariale e contratto di lavoro”:

scatta l’obbligo di comunicare preventivamente la sede periferica dell’INPS, anche per il tramite del datore di lavoro, ogni tipologia di attività lavorativa in quanto non potrà più esercitare il diritto di percepire il trattamento di integrazione salariale, come stabilito dall’art. 6 del Collegato Lavoro.

Il settimo intervento normativo è incentrato sul “Lavoro Agile e le comunicazioni obbligatorie”:

in merito al Lavoro Agile, la novità riguarda l’obbligo di comunicare ogni singola variazione al Ministero del Lavoro come sancito dall’art. 14 del Collegato Lavoro.

L’ultimo e ottavo intervento normativo è incentrato sul “Lavori nei locali sotterranei e semi-sotterranei”:

il Collegato Lavoro, attraverso il proprio articolo n° 1, ha reso disponibile l’uso di locali sotterranei e semi-sotterranei qualora non si producano emissioni di agenti nocivi e, sempre, se si rispettino i criteri fissati dall’Allegato IV del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e, vale a dire, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per insediare un’attività produttiva nei locali sopra riportati, è necessario trasmettere una apposita comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro.

Si riportano, di seguito e in estrema sintesi, le principali misure presenti nell’ultima Legge di Bilancio 2025 dedicate alle imprese e ai professionisti le quali sono seguite da quelle previste per sostenere le famiglie e i cittadini in generale.

Misure per le Imprese e per i Professionisti

  • Agevolazioni per le nuove assunzioni: deduzione fiscale maggiorata del 20% sul costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato, prorogata per tre anni. Per alcune categorie svantaggiate (disabili, giovani under 30, madri con almeno due figli, ecc.), la deduzione può arrivare al 130%.
  • Premi di Produttività: l’imposta sui premi aziendali o di partecipazione agli utili d’impresa resta ridotta al 5% fino al 2027.
  • Fringe Benefit: esenzione fiscale su benefit aziendali confermata, per il triennio 2025-2027, fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli (1.000 euro per chi non ne ha). Incentivo per chi si trasferisce per lavoro, oltre i 100 km e assunti a tempo indeterminato con un reddito massimo di 35 mila euro nell’anno precedente, consistente in un rimborso fino a 5.000 euro per i canoni di affitto e pe le spese di manutenzione della nuova abitazione di residenza.
  • Flat Tax per i dipendenti: la soglia di reddito per la Flat Tax al 15% sale da 30.000 a 35.000 euro.
  • Turnover e Ammortizzatori Sociali: nessun blocco per assunzioni nelle forze dell’ordine e negli enti locali; rifinanziati ammortizzatori sociali per lavoratori in “aree di crisi industriale complessa” e la creazione di un fondo di 9,1 miliardi per il periodo 2025-2029 deputato per sostenere tutti quei progetti tesi a mitigare il divario occupazionale tra le diverse zone d’Italia ed, anche, per sostenere gli investimenti in beni strumentali a favore di quelle imprese localizzate nelle diverse aree depresse presenti nel territorio nazionale.

Investimenti per il mondo delle imprese e dei professionisti

  • IRES premiale: per le aziende che reinvestono l’80% degli utili in progetti innovativi e che aumentano l’occupazione, l’IRES scende al 20% dal 24% di partenza.
  • Nuova Sabatini: aumento della dotazione finanziaria per sostenere maggiormente la misura della “Nuova Sabatini” preposta per allievare i costi dei finanziamenti afferenti agli acquisti dei macchinari; inoltre, vengono incrementate ulteriori fondi per le imprese turistiche che eseguono ulteriori investimenti.
  • Controlli sull’uso dei Fondi Pubblici: rafforzati i sistemi di verifica per garantire l’uso corretto dei finanziamenti statali.

 

Previdenza

  • Incentivi a restare nel mondo del lavoro: chi ha maturato i requisiti per la pensione anticipata ma continua a lavorare riceverà benefici fiscali e contributivi (es. “Bonus Maroni” esteso).
  • Anticipi Pensionistici: confermate per il 2025 Quota 103, Ape Sociale, Opzione Donna e introduzione di nuovi schemi che combinano previdenza obbligatoria e la previdenza complementare per anticipare l’uscita a 64 anni.
  • Aumenti Pensionistici: previsto un incremento del 2,2% nel 2025 e dell’1,3% nel 2026 per le pensioni minime, oltre ad aumenti specifici per gli anziani over 70 in difficoltà.

Sostegno ai redditi medio-bassi

  • Taglio del Cuneo Fiscale: taglio contributivo reso permanente per redditi fino a 20.000 euro e fiscale per quelli tra 20.000 e 40.000 euro, con detrazioni decrescenti fino a 1.000 euro.
  • IRPEF: confermata la riduzione a tre aliquote, con l’aliquota del 23% applicata ai redditi fino a 28.000 euro.
  • Bonus Bebè e genitorialità: incentivi di 1.000 euro per ogni figlio nato dal 2025 (ISEE fino a 40.000 euro) e aumento del bonus asili nido a 3.600 euro per famiglie con redditi bassi e, precisamente, con ISEE inferiore ai 40 mila euro e a prescindere dalla presenza di altri figli.
  • Mutui e acquisti: prorogato il fondo per i mutui prima casa per tutto il triennio 2025-2027 dedicato alle giovani coppie e alle famiglie numerose; nuovo incentivo per il 2025 per l’acquisto di elettrodomestici efficienti per il tramite di un contributo fino a 200 euro per i nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 25 mila euro.

Famiglie

  • Congedi e agevolazioni per le Mamme lavoratrici: per la prima volta viene previsto il congedo parentale all’80% per tre mesi fino ai sei anni di età del figlio ed è confermato lo sgravio contributivo “Bonus Mamme Lavoratrici” per le mamme lavoratrici, sia se trattasi di lavoratrici a tempo che di lavoratrici autonome, con una retribuzione o un reddito imponibile non superiore ai 40 mila euro annui. Infine, viene confermato il “Bonus Asilo Nido” con una agevolazione pari ad euro 3.600,00 all’anno.
  • Detrazioni: viene aumentato il tetto per spese scolastiche nelle scuole paritarie e, precisamente, ad euro 1.000,00 e vengono concesse ulteriori agevolazioni per le famiglie con più di due figli quelle per i figli diversamente abili.
  • Istituzione del “Fondo Dote Famiglia”: viene creato il “Fondo Dote Famiglia” con un primo plafond pari a 30 milioni di euro per l’anno 2025 il quale è dedicato alle attività extrascolastiche per bambini di famiglie a basso reddito.
  • Carta “Dedicata a te”: tale carta viene rilasciata a tutte quelle famiglie con un ISEE non superiore ai 15 mila euro e potrà essere utilizzata esclusivamente per acquistare i beni di prima necessità.

Sanità

  • Finanziamento del sistema sanitario: risorse aggiuntive teso ad incrementare la spesa sanitaria fino a 141,3 miliardi nel 2027. Infine, gli straordinari degli infermieri saranno tassati in base al criterio della Flat Tax pari al 5%.

Banche e Assicurazioni

  • Contributo al bilancio: il settore bancario e assicurativo contribuirà, attraverso il rinvio delle deduzioni delle quote di svalutazione e perdite dei crediti e attraverso modifiche al regime di versamento delle imposte di bollo sui contratti assicurativi, con un gettito previsto di circa 4,4 miliardi entro il 2027.

Contratti dei Dipendenti Pubblici

  • Aumenti salariali: finanziati in anticipo, per la prima volta, i rinnovi contrattuali del settore pubblico con incrementi salariali programmati fino al 2030 e, dunque, non si è limitato all’aumento dei salari al triennio 2025-2027 come era solito fare.

 

A tutti i nostri iscritti e a tutti i nostri responsabili territoriali che collaborano con il nostro Sindacato Datoriale auguriamo un brillante anno nuovo.

Il nostro Sindacato Datoriale “FederPartiteIva” assieme a “EB01” augurano ai propri iscritti e ai propri dirigenti e delegati, nazionali e territoriali, un Sereno Natale!