Il Governo Meloni modifica lo Statuto del Contribuente equiparandolo alla Costituzione Italiana: si otterrà una relazione di tipo paritario tra il Fisco e il Contribuente

Con l’equiparazione dello “Statuto dei diritti del Contribuente”, introdotto con la Legge n° 212 del 2000, alla nostra Carta Costituzionale, si prevede un forte miglioramento del rapporto tra il Fisco Italiano e i suoi Contribuenti in quanto, in caso di dubbie interpretazioni circa la legislazione di natura tributaria, si dovrà per forza di cose rifarsi a quanto è stato stabilito dal medesimo Statuto e, dunque, si introduce un cambio di paradigma nel rapporto tra il Contribuente e l’Agenzia delle Entrate, con un aumento degli obblighi per quest’ultima.

Si tratta di una svolta significativa, oltre che storica, perché si otterrà una relazione di tipo paritario tra il Fisco e il Contribuente, soprattutto nei casi di dubbi interpretativi circa le normative fiscali.

In estrema sintesi, le novità apportate dai due nuovi decreti attuativi della Riforma Fiscale, approvati il 23 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge n° 111 del 2023, sono le seguenti:

  • istituzione del “Garante Nazionale del Contribuente” che sarà dotato di poteri maggiori di quelli posseduti dall’attuale Garante;
  • annullabilità dell’iscrizione a ruolo qualora il Contribuente non sarà preventivamente invitato a fornire chiarimenti in merito;
  • introduzione del “contraddittorio informato ed effettivo” e garanzia di “accesso agli atti e ai documenti tributari” perché, altrimenti, l’atto sarà dichiarato nullo;
  • ogni singolo provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria dovrà essere motivato e sostenuto da prove e da motivazioni giuridiche, altrimenti sarà sottoposto alla procedura di annullabilità in quanto si è preferito proteggere il Contribuente il quale dovrà essere informato dettagliatamente sulle cause, sulle prove e sui presupposti su cui si basa il provvedimento;
  • un’azione accertativa potrà essere effettuata un’unica volta per ogni singolo periodo d’imposta e, dunque, si introduce il principio giuridico del divieto del “ne bis in idem”;
  • saranno configurati come inesistenti tutti quegli atti impositivi e tutti quegli atti di riscossione che non sono sostenuti dagli elementi essenziali;
  • in caso di errore – dovuto alle ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, dell’ipotesi di errore materiale del Contribuente facilmente identificabile – l’atto sarà annullato in maniera obbligatoria, anche su richiesta del Contribuente, e più velocemente di prima e, pertanto, si introduce il principio della “autotutela obbligatoria”, mentre, nei casi di annullabilità dell’atto per questioni di illegittimità, infondatezza dell’atto stesso oppure nei casi di infondatezza dell’imposizione, ci troveremo di fronte alla “autotutela facoltativa”;
  • attivazione, dietro il pagamento di uno specifico contributo, del servizio di interpello tramite cui sarà possibile richiedere una consulenza fiscale sul quesito presentato da un qualsiasi Contribuente;
  • i due decreti attuativi in questione confermano il “principio di irretroattività” delle norme tributarie.

Ancora, è stata prevista l’introduzione della rata aggiuntiva del 16 dicembre in cui poter pagare le rate del saldo e di acconto delle imposte ed, inoltre, è stata stabilita la sospensione delle trasmissioni degli atti da destinare all’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e di dicembre oltre all’innalzamento della soglia prevista per il visto di conformità apposto dal consulente che partirà da 70 mila anziché da 50 mila.

Infine, si applicherà il “principio di proporzionalità” nelle procedure di esecuzione delle azioni amministrative avviate dall’Amministrazione Finanziaria le quali non potranno mai essere eccedenti rispetto ai fini perseguiti e le quali non potranno mai limitare i diritti del Contribuente oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

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