Più informazioni a dipendenti e collaboratori: il nuovo Decreto sulla Trasparenza delle informazioni impone ai datori di lavoro di fornire i dettagli sul contratto di lavoro
E’ stato approvato di recente dal Governo Italiano il Decreto Legislativo sulla Trasparenza delle informazioni, che ha recepito le Direttive Europee n° 1152 e n° 1158 del 2019, che obbliga le imprese e i professionisti, ogni altra tipologia di datore di lavoro, di fornire – in maniera chiara e completa in formato cartaceo oppure elettronico – informazioni più ampie e dettagliate a tutti i dipendenti e collaboratori rispetto al passato.
In pratica non è più possibile fare un rinvio al contratto collettivo nazionale e alla specifica normativa. La sanzione per la mancata oppure errata comunicazione parte da 250 euro fino a raggiungere i 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Rientrano in tale obbligo anche i contratti di somministrazione, di lavoro intermittente, quelli di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di prestazione occasionale, quelli di lavoro marittimo (compreso il settore della pesca), i contratti di lavoro in agricoltura, i contratti lavoro all’estero inferiori alle quattro settimane consecutive e i contratti di lavoro domestico.
Restano esclusi dal presente obbligo, qualora non rientrino nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ogni tipologia di rapporto di lavoro autonomo, quali il contratto d’opera e le prestazioni d’opera intellettuali, il lavoro sportivo, il contratto di agenzia e tutti i rapporti di collaborazione prestati dai familiari ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro.
Un’ulteriore esclusione a tale obbligo vige nel settore pubblico e quando il contratto di lavoro, a prescindere dalla tipologia di lavoro ma sempre entro certi limiti previsti per prevenire gli abusi, prevede al massimo una media di tre ore a settimana in un periodo di quattro settimane consecutive.
Insomma, il Decreto Legislativo sulla Trasparenza interviene sull’articolo 1 del D. Lgs. n° 152/1997 imponendo a tutti i datori di lavoro, pertanto, un aumento dei dati da fornire ai lavoratori subordinati.
Le informazioni da fornire sono le seguenti:
- l’identità dell’eventuale co-datore di lavoro;
- eventuale possibilità per il lavoratore di indicare il luogo in cui svolgere l’attività lavorativa;
- durata del rapporto di lavoro;
- l’inquadramento;
- modalità di pagamento della retribuzione;
- la modalità di determinazione e fruizione delle ferie e dei diversi congedi;
- forme di licenziamento e delle dimissioni;
- l’orario di lavoro, in coerenza con la Direttiva n° 2003/88/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, e le eventuali condizioni per i cambiamenti dei turni di lavoro e delle condizioni relative allo straordinario;
- l’eventuale limitazione di svolgere un’altra attività lavorativa presso altri datori di lavoro;
- CCNL applicato con l’indicazione delle parti stipulanti;
- enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi qualora la scelta dell’istituzione di sicurezza sociale sia stata compiuta dal lavoratore;
- eventuale diritto a ricevere la formazione;
- l’identità delle imprese utilizzatrici, appena saranno conosciute, nel caso del lavoro di somministrazione;
- eventuali sistemi decisionali e/o di monitoraggio automatizzati ai fini delle assunzioni o dei conferimenti degli incarichi, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
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